Articolo 418 - CODICE PENALE
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(Assistenza agli associati)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione e' punito con la reclusione da due a quattro anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
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