Articolo 144 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 266/1976Depositata il 29/12/1976
Vanno restituiti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale: a) degli artt. 144 c.p. e 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del c.p.c. - in riferimento agli artt. 102 e 110 Cost. -, in quanto prevedono che la liberazione condizionale sia concessa dal Ministro della giustizia anziche' dal giudice di sorveglianza; b) dell'art. 176 c.p. - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto il condannato che abbia espiato almeno trenta mesi di detenzione, in quanto irrazionalmente sarebbero esclusi dal beneficio i condannati a pene gravi; c) dello stesso art. 176 c.p. - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione condizionale, se recidivo qualificato, soltanto il condannato che abbia espiato almeno quattro anni di detenzione, in quanto l'enorme sopravvalutazione della recidiva annullerebbe ingiustificatamente quasi del tutto, per i recidivi, il campo di applicazione dell'istituto e sarebbe irrazionale che chi sia recidivo ed abbia ottenuto una condanna inferiore a quattro anni venga ad essere trattato in maniera deteriore rispetto a chi abbia ottenuto una pena maggiore e sarebbe ingiustificato che ai fini della concessione del beneficio si tenga conto della condotta tenuta durante l'esecuzione della pena; d) dello stesso art. 176 e dell'art. 144, secondo comma, c.p., nonche' dell'art. 585 c.p.p. - in riferimento all'art. 24 Cost. - nelle parti in cui non prevedono assistenza o intervento obbligatorio del difensore nel corso della procedura diretta ad ottenere la liberazione condizionale; infatti e' intervenuta - a seguito della sent. della Corte n. 204 del 1974 con cui e' stato dichiarato illegittimo il predetto art. 43 r.d. n. 602 del 1931 - la legge 12 febbraio 1975, n. 6, la quale ha disposto che la liberazione condizionale e' chiesta alla Corte d'appello che provvede su parere del giudice di sorveglianza, e che le istanze presentate in data anteriore alla sua entrata in vigore devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alla nuova normativa.
Norme citate
- codice penale-Art. 176
- codice penale-Art. 144
- regio decreto-Art. 43
- codice di procedura penale 1930-Art. 585
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.