Pronuncia 266/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 176 del codice penale, dell'art. 585 del codice di procedura penale e dell'art. 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1. - ordinanza emessa il 22 maggio 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano sull'istanza di liberazione condizionale di Pietro Sassu, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974; 2. - ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano sull'istanza di liberazione condizionale di Salvatore Sarais, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975; 3. - ordinanza emessa il 14 settembre 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Bolzano sull'istanza di liberazione condizionale di Guglielmo, Pedroni, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975; 4. - ordinanza emessa il 27 novembre 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Nuoro sull'istanza di liberazione condizionale di Antonio De Benedectis ed altri, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975; 5. - ordinanza emessa il 31 gennaio 1975 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Imperia sull'istanza di liberazione condizionale di Teofilo Victor Ruiz Dejus, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 23 aprile 1975; 6. - ordinanza emessa il 23 gennaio 1975 dal tribunale di Palermo sull'istanza di liberazione condizionale di Paolo Di Caccamo, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975. Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco. Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. 144 c.p. e 43 disp. att. c.p.p., in riferimento agli artt. 102 e 110 della Costituzione, in quanto prevedono che la liberazione condizionale sia concessa dal Ministro della giustizia anziché dal giudice di sorveglianza (ordinanza 22 maggio 1974 del giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano); b) dell'art. 176 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto il condannato che abbia espiato almeno 30 mesi di detenzione, in quanto irrazionalmente sarebbero esclusi dal beneficio i condannati a pene meno gravi (ordinanze 22 maggio 1974 e 17 ottobre 1974 del giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano; 14 settembre 1974 del giudice di sorveglianza del tribunale di Bolzano; 27 novembre 1974 del giudice di sorveglianza del tribunale di Nuoro; 31 gennaio 1975 del giudice di sorveglianza del tribunale di Imperia); c) dello stesso art. 176 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione condizionale, se recidivo qualificato, soltanto il condannato che abbia espiato almeno 4 anni di detenzione, in quanto l'enorme sopravalutazione della recidiva annullerebbe ingiustificatamente quasi del tutto, per i recidivi, il campo di applicazione dell'istituto (ordinanza 17 ottobre 1974 del giudice di sorveglianza di Oristano) e sarebbe irrazionale che chi sia recidivo ed abbia ottenuto una condanna inferiore a 4 anni venga ad essere trattato in maniera deteriore rispetto a chi abbia ottenuto una pena maggiore e sarebbe ingiustificato che ai fini della concessione del beneficio si tenga conto della condotta tenuta durante l'esecuzione della pena (ordinanza 23 gennaio 1975 del tribunale di Palermo); d) dello steso art. 176 e dell'art. 144, secondo comma, c.p., nonché dell'art. 585 c.p.p., in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nelle parti in cui non prevedono assistenza o intervento obbligatorio del difensore nel corso della procedura diretta ad ottenere la liberazione condizionale. Considerato che i giudizi, come sopra promossi, avendo oggetto in tutto o in parte identico, vanno riuniti per formare oggetto di unica pronuncia; che, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 204 del 1974, con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del c.p.p., con il quale veniva attribuita al Ministro della giustizia la facoltà di concedere con proprio decreto la liberazione condizionale preveduta e regolata dall'art. 176 c.p., con legge 12 febbraio 1975, n. 6, è stato disposto che "la liberazione condizionale è chiesta alla Corte d'appello" (art. 1), che "la Corte provvede su parere del giudice di sorveglianza" (art. 2), che "le istanze di liberazione condizionale presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alla disposizione precedente" (art. 6); che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus perché, in riferimento alla predetta nuova disciplina, valutino la rilevanza delle questioni proposte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione ai tribunali di Oristano, Bolzano, Nuoro, Palermo ed Imperia degli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse ed indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del la Consulta, il 21 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Angelo de Marco

Data deposito: Wed Dec 29 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ROSSI

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Massime

ORD. 266/76. REATO IN GENERE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PRESUPPOSTI E COMPETENZA A CONCEDERLA - COD. PEN., ARTT. 144 E 176; COD. PROC. PEN., ART. 585, E R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 43 (NORME DI ATT. DEL COD. PROC. PEN.) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DICHIARATA DELL'ULTIMA DISPOSIZIONE - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 12 FEBBRAIO 1975, N. 6 - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale: a) degli artt. 144 c.p. e 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del c.p.c. - in riferimento agli artt. 102 e 110 Cost. -, in quanto prevedono che la liberazione condizionale sia concessa dal Ministro della giustizia anziche' dal giudice di sorveglianza; b) dell'art. 176 c.p. - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto il condannato che abbia espiato almeno trenta mesi di detenzione, in quanto irrazionalmente sarebbero esclusi dal beneficio i condannati a pene gravi; c) dello stesso art. 176 c.p. - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione condizionale, se recidivo qualificato, soltanto il condannato che abbia espiato almeno quattro anni di detenzione, in quanto l'enorme sopravvalutazione della recidiva annullerebbe ingiustificatamente quasi del tutto, per i recidivi, il campo di applicazione dell'istituto e sarebbe irrazionale che chi sia recidivo ed abbia ottenuto una condanna inferiore a quattro anni venga ad essere trattato in maniera deteriore rispetto a chi abbia ottenuto una pena maggiore e sarebbe ingiustificato che ai fini della concessione del beneficio si tenga conto della condotta tenuta durante l'esecuzione della pena; d) dello stesso art. 176 e dell'art. 144, secondo comma, c.p., nonche' dell'art. 585 c.p.p. - in riferimento all'art. 24 Cost. - nelle parti in cui non prevedono assistenza o intervento obbligatorio del difensore nel corso della procedura diretta ad ottenere la liberazione condizionale; infatti e' intervenuta - a seguito della sent. della Corte n. 204 del 1974 con cui e' stato dichiarato illegittimo il predetto art. 43 r.d. n. 602 del 1931 - la legge 12 febbraio 1975, n. 6, la quale ha disposto che la liberazione condizionale e' chiesta alla Corte d'appello che provvede su parere del giudice di sorveglianza, e che le istanze presentate in data anteriore alla sua entrata in vigore devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alla nuova normativa.

Norme citate