Articolo 351 - CODICE PENALE
.
(Violazione della pubblica custodia di cose)
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.