Articolo 92 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 250/2019Depositata il 04/12/2019
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza e per oscurità del petitum , le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Fermo in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., degli artt. 94 e 95 cod. pen, nonché, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 92, primo comma, cod. pen. Il giudice a quo, senza neppure affrontare il profilo della rilevanza e trascurando del tutto i rilievi posti a base della sentenza n. 114 del 1998 - specie laddove ha puntualizzato che, secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità, la nozione di "infermità", su cui si basa la distinzione tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool, è necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica - non ha offerto congrua motivazione tanto sulle acquisizioni conseguite in campo scientifico che imporrebbero una revisione degli approdi della richiamata pronuncia, quanto sulle ragioni per le quali risulterebbero violati i parametri costituzionali evocati. Anche con riferimento all'ubriachezza volontaria o colposa le censure si rivelano indeterminate, avendo il rimettente ancora una volta trascurato l'orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato. Né viene chiarito se l'obiettivo avuto di mira sia una pronuncia integralmente caducatoria ovvero una pronuncia additiva, che allinei le norme coinvolte (o parte delle disposizioni censurate) alla evoluzione scientifica. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 1998 e n. 33 del 1970 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 92, comma 1
- codice penale-Art. 94
- codice penale-Art. 95
Parametri costituzionali
Pronuncia 157/1970Depositata il 06/11/1970
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 33/1970.
Norme citate
- codice penale-Art. 92, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 150/1970Depositata il 16/07/1970
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, primo comma, del cod. penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con sent. n. 33/1970.
Norme citate
- codice penale-Art. 92, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 33/1970Depositata il 04/03/1970
L'incapacita' naturale per infermita' di mente configura una situazione fenomenicamente ed eziologicamente diversa dall'ubriachezza, che, stante la diversita' dei soggetti che cadono o si pongono in tale stato, non puo' essere sottoposta ad una disciplina unitaria. La ragione delle differenza normativa tra ubriachezza derivata o ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore sta nell'intento del legislatore di reprimere l'ubriachezza come male sociale e nella considerazione che, nella seconda ipotesi, l'ubriaco che ha commesso un reato, si e' posto volontariamente o colposamente in condizione di commetterlo e risponde di una condotta antidecorosa. E' pertanto da escludere che violi l'art. 3 della Costituzione la norma contenuta nell'art. 92, primo comma, del cod. penale, la quale ha, bensi', dato o da' ancora luogo a critiche severe sul piano della logica e della psicopatologia, ma considerata in relazione al fine, non puo' dirsi viziata di irragionevolezza. E' anche da escludere la violazione dell'art. 27 della Costituzione, sia perche' chi si ubriaca (per sua volonta' o per sua colpa) e commette un reato, risponde del proprio comportamento, sia perche' la pena irrogata, oltre a non differire da quella a cui soggiace ogni autore di reato, non puo' ritenersi non emendativa, essendo diretta ad attivare, nel condannato, una controspinta all'abuso dell'alcool (ubriachezza volontaria) o a provocare un energico richiamo alla temperanza e alla moderazione (ubriachezza colposa).
Norme citate
- codice penale-Art. 92, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.