Pronuncia 33/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 92 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 1 marzo 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Baldini Pio, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell' 11 giugno 1969; 2) ordinanza emessa il 3 marzo 1969 dalla Corte d'assise di Padova nel procedimento penale a carico di Piovan Giorgio, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969; 3) ordinanza emessa il 10 settembre 1969 dal tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico di Ventura Francesco, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del codice penale, proposta dalle ordinanze citate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Wed Mar 04 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 33/70 A. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - DISCIPLINA DIVERSA DI SITUAZIONI DIVERSE - LEGITTIMITA'.

L'art. 3 della Costituzione importa che situazioni diverse siano disciplinate in modo diverso: in tale senso e' la giurisprudenza costante di questa Corte.

Parametri costituzionali

SENT. 33/70 B. RESPONSABILITA' PENALE - IMPUTABILITA' - UBRIACHEZZA VOLONTARIA O COLPOSA - COD. PEN., ART. 92, PRIMO COMMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL VIZIO DI MENTE E ALL'UBRIACHEZZA ACCIDENTALE - RAGIONEVOLEZZA - RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'UBRIACO VOLONTARIO O COLPOSO, QUALE AUTORE DI REATO, E FUNZIONE EMENDATIVA DELLA PENA - NON VIOLA L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'incapacita' naturale per infermita' di mente configura una situazione fenomenicamente ed eziologicamente diversa dall'ubriachezza, che, stante la diversita' dei soggetti che cadono o si pongono in tale stato, non puo' essere sottoposta ad una disciplina unitaria. La ragione delle differenza normativa tra ubriachezza derivata o ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore sta nell'intento del legislatore di reprimere l'ubriachezza come male sociale e nella considerazione che, nella seconda ipotesi, l'ubriaco che ha commesso un reato, si e' posto volontariamente o colposamente in condizione di commetterlo e risponde di una condotta antidecorosa. E' pertanto da escludere che violi l'art. 3 della Costituzione la norma contenuta nell'art. 92, primo comma, del cod. penale, la quale ha, bensi', dato o da' ancora luogo a critiche severe sul piano della logica e della psicopatologia, ma considerata in relazione al fine, non puo' dirsi viziata di irragionevolezza. E' anche da escludere la violazione dell'art. 27 della Costituzione, sia perche' chi si ubriaca (per sua volonta' o per sua colpa) e commette un reato, risponde del proprio comportamento, sia perche' la pena irrogata, oltre a non differire da quella a cui soggiace ogni autore di reato, non puo' ritenersi non emendativa, essendo diretta ad attivare, nel condannato, una controspinta all'abuso dell'alcool (ubriachezza volontaria) o a provocare un energico richiamo alla temperanza e alla moderazione (ubriachezza colposa).

Parametri costituzionali

SENT. 33/70 C. RESPONSABILITA' PENALE - RESPONSABILITA' PER FATTO PROPRIO EX ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON E' ESCLUSA DALL'INCAPACITA' SOPRAVVENUTA NEL MOMENTO DI COMMETTERE IL REATO.

Il precetto costituzionale contenuto nell'art. 27, primo comma, della Costituzione, non esclude che sia responsabilita' personale per fatto proprio quella di chi, incapace nel momento in cui commette il reato, non lo sia stato quando si e posto in condizione di commetterlo.

Parametri costituzionali