Articolo 32-ter - CODICE PENALE
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(Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione).
L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a ((cinque)) anni.
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