Articolo 632 - CODICE PENALE
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(Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi).
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.
(96) (125) ((233))
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