Articolo 161 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 34/2009Depositata il 06/02/2009
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 6, comma 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non già alla gravità oggettiva del fatto, bensì allo status soggettivo dell'imputato, prevedendo un più lungo termine di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali. Invero, il remittente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale, una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, egli dovrebbe accogliere la richiesta della difesa di una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, con conseguente vizio in ordine alla rilevanza della questione.
Norme citate
- codice penale-Art. 161, comma 2
- legge-Art. 6, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.