Articolo 214 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 214 cod. pen. poiche' detta norma poggia sul presupposto che la sottrazione all'esecuzione della misura di sicurezza che sia volontaria (e quindi riconducibile alla consapevole volonta' dell'agente anziche' conseguente ad impellenti avverse contingenze) costituisca - quanto meno nella generalita' dei casi - espressione della persistente pericolosita' dell'internato e va pertanto ricollegata all'istituto della pericolosita' presunta, che e' stato ritenuto in contrasto con la Costituzione solo quando la presunzione di pericolosita' non e' apparsa conforme all'id quod plerumque accidit (sent. n. 106 del 1972).