Articolo 424 - CODICE PENALE
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(Danneggiamento seguito da incendio)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. (172)
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'. (172)
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.
(7) (96) (125) ((233))
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⚖️Casi giudiziari famosi collegati a questo articolo
Rogò di Primavalle1973
Incendio doloso appiccato da militanti di Potere Operaio che causò la morte di due giovani fratelli, figli di un segretario del MSI.
Incendi del Vesuvio2017
Vasta serie di incendi dolosi che hanno devastato il Parco Nazionale del Vesuvio.
Questi casi sono stati selezionati per la loro rilevanza storica e giuridica rispetto all'articolo.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.