Articolo 637 - CODICE PENALE
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(Ingresso abusivo nel fondo altrui)
Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.
(7) (96) (125) ((233))
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