Articolo 663 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 8/2002Depositata il 30/01/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell?art. 663-bis del codice penale, come modificato dall?art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507, in relazione al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21, in quanto l?ordinanza di rimessione risulta affetta da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' ad un atto di causa. - Sulla necessità di motivazione e sulla autosufficienza dell?ordinanza di rimessione, si vedano sentenze n. 310/2000 e n. 242/1999 nonché ordinanze n. 556 e 232/2000 (tutte, qui richiamate).
Norme citate
- codice penale-Art. 663 BIS
- decreto legislativo-Art. 47
- legge-Art. 5
- legge-Art. 45
Parametri costituzionali
Pronuncia 116/2000Depositata il 21/04/2000
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce degli artt. 47 e 100 dell'intervenuto decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 663-bis del codice penale, 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, denunziato, in riferimento agli artt. 21, 3, 4 e 18 della Costituzione, nella parte in cui prevede il reato di divulgazione di stampa clandestina, in caso di distribuzione di periodico mancante della relativa registrazione.
Norme citate
- legge-Art. 45
- codice penale-Art. 663 BIS
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 188/1976Depositata il 22/07/1976
L'art. 663 bis del c.p., ove si voglia ricomprendere tra i comportamenti da esso previsti la divulgazione di stampati dei quali non sia stata previamente effettuata la consegna d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, non viola l'art. 21 della Costituzione non comportando alcuna restrizione della liberta' di manifestazione del pensiero e neppure un apprezzabile ostacolo alla diffusione delle idee, anche nelle ipotesi in cui, a seguito di eventi calamitosi, l'ubicazione degli uffici ai quali la consegna deve essere fatta non sia facilmente conoscibile. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663 bis. c.p. e della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (Norme sulla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o delle pubblicazioni), proposta, in riferimento agli artt. 21, 2 e 49 della Costituzione. - S. n. 199/1972.
Norme citate
- codice penale-Art. 663 BIS
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 64/1974Depositata il 13/03/1974
A seguito e per effetto della sent. n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, le trasgressioni al 5 comma dell'art. 113 del T.U. della legge di p.s., ribadito e specificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, trovano tuttora le loro sanzioni nell'art. 663 del cod. pen., nella formulazione alla quale esclusivamente poteva avere riferimento l'art. 4 di cui alla citata legge del 1941, mentre penalmente irrilevanti sono oramai divenute le diverse figure di reato enunciate nel secondo comma dell'art. 663 cod. pen. (affissioni senza licenza o senza osservare le prescrizioni) alle quali si riferiva il successivo D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382. Cosi' che, attualmente, nessuna differenza di trattamento sussiste per le due ipotesi di affissioni fuori degli appositi spazi e di iscrizioni in luoghi pubblici, per entrambe essendo prevista la stessa pena dell'ammenda. Non e', pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663, secondo comma, cod. pen., nel testo risultante dalla modificazione introdotta dall'art. 2 del D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382.
Norme citate
- codice penale-Art. 663, comma 2
- decreto legislativo-Art. 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 11/1974Depositata il 23/01/1974
Per quelle norme che cessano di avere efficacia perche' dichiarate costituzionalmente illegittime l'art. 663, secondo comma, cod. pen., richiamato per quanto riguarda la sanzione penale, rimane inoperante, mentre non viola di per se' alcuna norma costituzionale allorquando commina una sanzione per la violazione di altre disposizioni che, in materia di affissione di scritti o disegni in luogo pubblico, siano legittime. Pertanto e' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 21, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663 cpv., denunziato in quanto contiene la sanzione penale per la inosservanza della prescrizione (dichiarata illegittima) di cui all'art. 3 della legge n. 166 del 1941. Cfr.: sent. n. 1 del 1956.
Norme citate
- codice penale-Art. 663, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 129/1970Depositata il 13/07/1970
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 23 gennaio 1941 n. 166, 9 D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e 663 C.P. - nella parte in cui contemplano come contravvenzione l'affissione di stampati o manoscritti fuori degli spazi a cio' destinati - sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sul presupposto che il potere dell'autorita' in ordine alla determinazione o meno degli spazi stessi, sia illimitato o insindacabile. Tale assunto e' erroneo essendo l'autorita' locale obbligata, in base al citato art. 9 del D.L.C.P.S. 1947, N. 1417, alla predeterminazione degli spazi e dovendo provvedere, in caso di eventuale inerzia, il prefetto in via definitiva; all'osservanza dei predetti doveri d'ufficio soccorrono apposite norme penali (art. 328 e 323 cod. pen.). L'esigenza di assicurare appositi spazi per consentire la manifestazione del pensiero va contemperata con altre esigenze pubbliche, quali quella della tutela dell'estetica e del decoro cittadino, della sicurezza connessa alla viabilita', come chiaramente emerge dalla normativa impugnata. Inoltre, per giurisprudenza costante della Corte, anche con specifico riferimento a casi similari, le disposizioni che disciplinano l'esercizio di un diritto sono legittime - perche' il concetto di limite e' insito nel concetto di diritto - "sempreche' il diritto attribuito dalla Costituzione non venga ad essere snaturato" il che non si verifica, per le ragioni suddette, nel caso in esame (sentenze n. 48 del 1964; n. 49 del 1965; n. 1 del 1956, con la quale fu negato il contrasto con l'art. 21 della Costituzione del quinto comma dell'art. 113 t.u.l.p.s.).
Norme citate
- legge-Art. 2
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato-Art. 9
- codice penale-Art. 663
- regio decreto-Art. 113
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 1/1956Depositata il 14/06/1956
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dello art. 113 commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del T.U. delle leggi di P.S. deriva come conseguenza la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 D. Lg. 8 novembre 1947, n. 1382, e la inoperativita' dell'art. 663 Cod.pen. in quanto riferibile per la sanzione all'art. 113 T.U. leggi di p.s..
Norme citate
- regio decreto-Art. 113
- codice penale-Art. 663
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 21
- legge-Art. 27
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.