Pronuncia 188/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 bis del codice penale e della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme sulla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o delle pubblicazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1974 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Nespoli Gianluigi, iscritta al n. 428 dei registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974. Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 bis del codice penale e della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (Norme sulla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o delle pubblicazioni), proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 21, 2 e 49 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vezio Crisafulli

Data deposito: Thu Jul 22 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 188/76. STAMPA - DIVULGAZIONE DI STAMPATI - PREVENTIVA CONSEGNA (ANCHE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE) DEGLI ESEMPLARI D'OBBLIGO - COD. PEN., ART. 663 BIS, E LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N. 374 (COMBINATO DISPOSTO) - PUNIBILITA' DELL'OMISSIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 21, 2 E 49 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 663 bis del c.p., ove si voglia ricomprendere tra i comportamenti da esso previsti la divulgazione di stampati dei quali non sia stata previamente effettuata la consegna d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, non viola l'art. 21 della Costituzione non comportando alcuna restrizione della liberta' di manifestazione del pensiero e neppure un apprezzabile ostacolo alla diffusione delle idee, anche nelle ipotesi in cui, a seguito di eventi calamitosi, l'ubicazione degli uffici ai quali la consegna deve essere fatta non sia facilmente conoscibile. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663 bis. c.p. e della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (Norme sulla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o delle pubblicazioni), proposta, in riferimento agli artt. 21, 2 e 49 della Costituzione. - S. n. 199/1972.

Norme citate