Pronuncia 129/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice penale; degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n.166 (norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni); dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417 (disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine); dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; e dell'art. 398 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dal pretore di Ronciglione nel procedimento penale a carico di Mattei Arcangelo, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ronciglione con ordinanza del 3 dicembre 1968; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, 9 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113 del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e 663 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con la medesima ordinanza sopraindicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Mon Jul 13 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 129/70 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 398 - FACOLTA' DEL PRETORE DI EMETTERE DECRETO DI CITAZIONE SENZA PROCEDERE PRIMA ALLA CONTESTAZIONE DEL FATTO ALLA PERSONA INDIZIATA DI REATO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 398 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, gia' ripetutamente respinta dalla Corte e nuovamente sollevata senza che siano stati addotti nuovi motivi. Cfr.: sent. n. 16 del 1970; n. 4 del 1970; ordinanze n. 4 del 1968 e n. 102 del 1970.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 398

SENT. 129/70 B. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AFFISSIONI PUBBLICHE - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 166, ARTT. 2 E 4; D.L.C.P.S. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1417, ART. 9; T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 113; COD. PEN., ART. 663 - NON VIOLANO L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - AFFISSIONI DI STAMPATI O MANOSCRITTI FUORI DEGLI SPAZI A CIO' DESTINATI - CONTRAVVENZIONE - POTERE DELL'AUTORITA' DI DETERMINARE GLI SPAZI - PRETESA INSINDACABILITA' - INSUSSISTENZA - NON VIOLANO L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 23 gennaio 1941 n. 166, 9 D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e 663 C.P. - nella parte in cui contemplano come contravvenzione l'affissione di stampati o manoscritti fuori degli spazi a cio' destinati - sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sul presupposto che il potere dell'autorita' in ordine alla determinazione o meno degli spazi stessi, sia illimitato o insindacabile. Tale assunto e' erroneo essendo l'autorita' locale obbligata, in base al citato art. 9 del D.L.C.P.S. 1947, N. 1417, alla predeterminazione degli spazi e dovendo provvedere, in caso di eventuale inerzia, il prefetto in via definitiva; all'osservanza dei predetti doveri d'ufficio soccorrono apposite norme penali (art. 328 e 323 cod. pen.). L'esigenza di assicurare appositi spazi per consentire la manifestazione del pensiero va contemperata con altre esigenze pubbliche, quali quella della tutela dell'estetica e del decoro cittadino, della sicurezza connessa alla viabilita', come chiaramente emerge dalla normativa impugnata. Inoltre, per giurisprudenza costante della Corte, anche con specifico riferimento a casi similari, le disposizioni che disciplinano l'esercizio di un diritto sono legittime - perche' il concetto di limite e' insito nel concetto di diritto - "sempreche' il diritto attribuito dalla Costituzione non venga ad essere snaturato" il che non si verifica, per le ragioni suddette, nel caso in esame (sentenze n. 48 del 1964; n. 49 del 1965; n. 1 del 1956, con la quale fu negato il contrasto con l'art. 21 della Costituzione del quinto comma dell'art. 113 t.u.l.p.s.).

Norme citate

  • legge-Art. 2
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato-Art. 9
  • codice penale-Art. 663
  • regio decreto-Art. 113
  • legge-Art. 4

Parametri costituzionali