Pronuncia 1/1956

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Catani Enzo, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. Vezio Crisafulli e Giuliano Vassalli, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 2 Registro ordinanze 1956; 2) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Masi Sergio, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Massimo Severo Giannini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 3 Reg. ord. 1956; 3) ordinanza 13 gennaio 1956 del Pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Ferruzzi Cesare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 dell'11 febbraio 1956 ed iscritta al n. 15 Reg. ord. 1956; 4) ordinanza 20 gennaio 1956 del Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Madoni Ernerio ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 dell'11 febbraio 1956 ed iscritta al n. 18 Reg. ord. 1956; 5) ordinanza 23 gennaio 1956 del Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Pacelli Corrado, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 8 Reg. ord. 1956; 6) ordinanza 27 gennaio 1956 del Tribunale di Rossano nel procedimento penale a carico di Gismondi Florinda ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 11 Reg. ord. 1956; 7) ordinanza 16 gennaio 1956 del Pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Bonfà Angiolino, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. Ellenio Ambrogi e Piero Calamandrei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 49 Reg. ord. 1956; 8) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d'Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Alti Ambrogio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 62 Reg. ord. 1956; 9) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d'Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Gandini Carlo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 63 Reg. ord. 1956; 10) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d'Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Zanaletti Luigi ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 64 Reg. ord. 1956; 11) ordinanza 12 gennaio 1956 del Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Bonardi Giuseppe ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 67 Reg. ord. 1956; 12) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Sturla Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 4 Reg. ord. 1956; 13) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Raugi Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 5 Reg. ord. 1956; 14) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Gozzo Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n. 9 Reg. ord. 1956; 15) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Querzola Primo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 13 Reg. ord. 1956; 16) ordinanza 27 gennaio 1956 del Pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Almasio Mario ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 16 Reg. ord. 1956; 17) ordinanza 23 gennaio 1956 del Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Dalle Nogare Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 17 Reg. ord. 1956; 18) ordinanza 30 gennaio 1956 del Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Mazzani Augusto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 20 Reg. ord. 1956; 19) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Gioia del Colle nel procedimento penale a carico di Vasco Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 21 Reg. ord. 1956; 20) ordinanza 25 gennaio 1956 del Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Bongiorno Leonida ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 23 Reg. ord. 1956; 21) ordinanza 23 gennaio 1956 del Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Vogliolo Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 29 Reg. ord. 1956; 22) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Poppi nel procedimento penale a carico di Sassoli Arnaldo ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 33 Reg. ord. 1956; 23) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Botta Carmine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 34 Reg. ord. 1956; 24) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Cento nel procedimento penale a carico di Biondi Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 35 Reg. ord. 1956; 25) ordinanza 20 gennaio 1956 del Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Dini Renato ed altro, rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli avvocati Domenico Rizzo e Massimo Severo Giannini, Costantino Mortati e Achille Battaglia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 37 Reg. ord. 1956; 26) ordinanza 9 febbraio 1956 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Nati Ezio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 40 Reg. ord. 1956; 27) ordinanza 9 febbraio 1956 del Pretore di Foggia nel procedimento penale a carico di Tatarella Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 41 Reg. ord. 1956; 28) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Sturla Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 56 Reg. ord. 1956: 29) ordinanza 1 febbraio 1956 della Corte d'Assise di Terni nel procedimento penale a carico di Picchiami Dario ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 65 Reg. ord. 1956. 30) ordinanza 20 gennaio 1956 del Pretore di Orbetello nel procedimento penale a carico di Carobbi Mario Cesare, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Ennio Graziani e Francesco Mazzei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 16 marzo 1956 ed iscritta al n. 75 Reg. Ord. 1956: Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1956 la relazione del Giudice dott. Gaetano Azzariti; Uditi gli avvocati Costantino Mortati, Francesco Mazzei, Massimo Severo Giannini, Vezio Crisafulli, Giuliano Vassalli, Achille Battaglia, Federico Comandini, Piero Calamandrei ed infine il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe: 1. - Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione; 2. - Dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per la violazione delle quali la sanzione penale è preveduta dall'art. 663 Cod. pen. modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 - e di conseguenza dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1956. ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

Relatore: Gaetano Azzariti

Data deposito: Thu Jun 14 1956 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE NICOLA

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Massime

SENT. 1/56 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - NATURA.

L'intervento del Presidente del Consiglio nei giudizi di legittimita' costituzionale, promossi in via incidentale, si distingue da qualsiasi altra forma di intervento prevista dalle norme processuali civili o amministrative, in quanto ha un carattere suo proprio in relazione al duplice effetto che la pronuncia della Corte costituzionale e' destinata ad avere, sia specificamente per la causa in corso, sia, generalmente, "erga omnes".

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23
  • legge-Art. 25
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 4

SENT. 1/56 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MATERIE DI COMPETENZA DI SINGOLI MINISTERI - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

La facolta' di intervento, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via incidentale, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri anche se la legge impugnata concerne materie di competenza dei singoli ministeri.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23
  • legge-Art. 25
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 4

SENT. 1/56 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ABROGAZIONE - DIFFERENZE - LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE.

I due istituti giuridici dell'abrogazione e dell'illegittimita' costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione inoltre e' piu' ristretto, in confronto di quello della illegittimita' costituzionale, ed i requisiti richiesti perche' si abbia abrogazione per incompatibilita' sono molto piu' limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di illegittimita' di una legge. Pertanto, e' necessario tener presente tutto cio' al fine di stabilire se ed in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa configurare un problema di abrogazione per incompatibilita' da risolvere alla stregua dei principi generali fissati nell'art. 15 delle disp. prel. al cod. civ..

Norme citate

  • disposizioni sulla legge in generale-Art. 15

Parametri costituzionali

SENT. 1/56 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE.

La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle leggi sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio affermato con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che subordina al rilascio della licenza dell'autorita' locale di p.s. la distribuzione, la messa in circolazione o l'affissione in luogo pubblico o aperto al pubblico di scritti o disegni o giornali).

Parametri costituzionali

SENT. 1/56 E. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - NORME PRECETTIVE E PROGRAMMATICHE - DIVERSA RILEVANZA AL FINE DELL'ABROGAZIONE E A QUELLO DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La distinzione fra norme precettive e norme programmatiche puo' essere determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non e' decisiva nei giudizi di legittimita' costituzionale, potendo la illegittimita' costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilita' con norme che si dicono programmatiche,tanto piu' che in questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso.

SENT. 1/56 F. DIRITTI ATTRIBUITI DA NORME GIURIDICHE - DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO - LIMITI - NON NE COSTITUISCONO, DI PER SE', NEGAZIONE O VIOLAZIONE.

In via generale la norma che attribuisce un diritto non esclude il regolamento dell'esercizio di esso. Una disciplina delle modalita' di esercizio di un diritto, in modo che l'attivita' di un individuo, rivolta al perseguimento dei propri fini, si concili con il perseguimento dei fini degli altri, - pur con i limiti, insiti del resto nel concetto stesso di diritto, che possono derivarne - non sarebbe percio' da considerare di per se' violazione o negazione del diritto.

SENT. 1/56 G. LIBERTA' DI PENSIERO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DIVULGAZIONE DEL PENSIERO DICHIARATO - ASSERITA DISTINZIONE - IRRILEVANZA SUL PIANO COSTITUZIONALE.

Una distinzione fra manifestazione del pensiero, di cui l'art. 21 Cost. proclama la liberta', e divulgazione del pensiero dichiarato, non puo' ritenersi consentita da alcuna norma costituzionale.

Parametri costituzionali

SENT. 1/56 H. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ART. 21 COST. - ESTENSIONE DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE - LIMITI - DIFFUSIONE DI SCRITTI O DISEGNI - AUTORIZZAZIONE DI P.S. - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' - INSUSSISTENZA.

E' evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentito attivita' le quali turbino la tranquillita' pubblica, ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati. Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 113 T.U. leggi di p.s., se il conferimento del potere ivi indicato all'Autorita' di pubblica sicurezza risultasse vincolato al fine di impedire fatti costitutivi di reati o che, secondo ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli. Nessuna determinazione in tal senso vi e' peraltro nel detto articolo.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 113

Parametri costituzionali

SENT. 1/56 I. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AUTORIZZAZIONE DI P.S. PER DIFFUSIONE DI SCRITTI E DISEGNI - ART. 113 T.U. LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - POTERE DISCREZIONALE ILLIMITATO DELLA PUBBLICA AUTORITA', NONOSTANTE IL RICORSO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PREVISTO DAL DECR. LEGISL. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382 - CONTRASTO CON L'ART. 21, PRIMO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, col prescrivere per la diffusione, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, di scritti o disegni, l'autorizzazione di P.S. e non imponendo alcun limite al potere discrezionale conferito all'autorita', sembra far dipendere quasi da una concessione della stessa autorita', il diritto di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo, che invece l'art. 21 della Costituzione riconosce incondizionatamente a tutti. Pur avendo notevolmente ridotto l'ampiezza di tale potere, il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 (che consente il ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell'Autorita' di pubblica sicurezza che abbiano negato l'autorizzazione, disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica li sostituisca a tutti gli effetti) non ne ha eliminato la indeterminatezza originaria, per cui continua a sussistere una eccessiva estensione di discrezionalita', cosi' per l'autorita' di pubblica sicurezza come per l'organo chiamato a controllarne l'attivita'. Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art. 113 T.U. leggi di P.S., vanno quindi dichiarate costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 113
  • decreto-legge-Art. 1
  • decreto-legge-Art. 2

Parametri costituzionali

SENT. 1/56 L. DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI SU ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 113, COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO, SESTO E SETTIMO, T.U. LEGGI P.S. - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 1 D. LG. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dello art. 113 commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del T.U. delle leggi di P.S. deriva come conseguenza la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 D. Lg. 8 novembre 1947, n. 1382, e la inoperativita' dell'art. 663 Cod.pen. in quanto riferibile per la sanzione all'art. 113 T.U. leggi di p.s..

Norme citate

Parametri costituzionali