Articolo 224 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, laddove consentono l'applicazione di una misura di sicurezza, anche nei confronti di minori infraquattordicenni senza previsione di alcun limite di età. Invero il rimettente omette di indicare in un modo chiaro e puntuale quale o quali interventi vengano richiesti alla Corte in correlazione alle singole censure svolte e così formula un petitum in forma discorsiva, privo dei caratteri di specificità e univocità cui deve essere improntato un quesito di costituzionalità. Inoltre, nel formulare il quesito di costituzionalità, il giudice a quo muove dal presupposto, implicito e non dimostrato, che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, emessa nei confronti del minore di quattordici anni dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 (sentenza con la quale sono state applicate in via provvisoria le misure di sicurezza di cui si discute nel caso di specie) non debba essere preceduta da alcun avviso all'interessato, né da una qualunque forma di contraddittorio: in realtà detta interpretazione non è l'unica possibile, sicché il giudice rimettente non ha verificato preliminarmente la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il superamento di tali dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nel caso di specie. - Sulla manifesta inammissibilità di una richiesta di intervento additivo di innovazione normativa che implica scelte discrezionali rientranti nella esclusiva competenza del legislatore, con specifico riguardo alla disciplina delle misure di sicurezza, v., citate, ordinanze n. 83/2007, n. 254/2005, n. 88/2001 e n. 24/1985. - Sull'inammissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , sentenza n. 192/2007; ordinanze n. 193/2008 e n. 409/2007.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non prevede l'estensione della normativa relativa ai presupposti necessari per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minori ultraquattordicenni che versino in situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere, per vizio totale di mente ai sensi dell'art. 88 del codice penale; nonché dell'art. 224 del codice penale, nella parte in cui esclude dalla relativa disciplina il minore ultraquattordicenne non imputabile per vizio totale di mente. Il giudice rimettente, infatti, non ha precisato per quale motivo abbia ritenuto applicabile, nel caso di specie la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario ad un minorenne, sicché la rilevanza della questione non è adeguatamente motivata. - Sulla inapplicabilità all'imputato minorenne, prosciolto per infermità totale di mente, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico, v. sentenza n. 324/1998. M.R.
Mentre per quanto riguarda i minori degli anni quattordici la indiscriminata presunzione di pericolosita' sociale, sancita dal secondo comma dell'art. 224 cod. pen., senza prendere in considerazione le rilevanti differenze esistenti tra le varie eta', rimane priva di quel fondamento costituito dall'id quod plerumque accidit, che negli altri casi riesce a giustificarla, nell'ipotesi invece di minori degli anni diciotto e maggiori degli anni quattordici, non imputabili ai sensi dell'art. 98 stesso codice, e' da escludere - per la (relativa) omogeneita' della fascia di eta' dei soggetti considerati - che sussistano quelle "rilevanti differenze tra le varie eta'" che, nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 224 (riferibile cosi' a soggetti quasi quattordicenni come, addirittura, anche ad infanti), hanno indotto a ritenere (con la sentenza n. 1 del 1971) l'illegittimita' della presunzione di pericolosita', in riferimento al precetto dell'eguaglianza, per l'irrazionale uniformita' di trattamento di situazioni diverse. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale del comma terzo dell'art. 224 cit., che prevede l'applicazione automatica della misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario per i minori degli anni diciotto e maggiore degli anni quattordici, riconosciuti non imputabili a norma dell'art. 98. Cfr.: sent. nn. 68 del 1967 e 106 del 1972, 1/1971.
L'indicazione, da parte del giudice a quo, delle norme costituzionali che si assumono violate, non preclude alla Corte di rinvenire, nelle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, la presunta violazione di altri precetti costituzionali, non espressamente richiamati. (Nella fattispecie, sebbene il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Genova avesse sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, secondo comma, del cod. pen., in riferimento ai soli artt. 27, 30 e 31 della Costituzione, la Corte ha ravvisato, nelle argomentazioni dell'ordinanza, anche la doglianza di irragionevolezza della norma denunziata).
L'art. 224, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui contempla la presunzione di pericolosita' e dispone il ricovero obbligatorio di un minore di anni quattordici in riformatorio giudiziario, nel caso di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, non viola ne' l'art. 27 Cost., che attiene soltanto alle pene, ne' ai successivi artt. 30 e 31, in quanto l'inidoneita' dei centri di rieducazione, in genere, dei riformatori in ispecie, riguarda la concreta organizzazione funzionale degli stessi ad opera della p.a. e, in ultima analisi, postula l'intervento del legislatore. La norma denunziata viola invece l'art. 3 Cost., in quanto regola in modo identico situazioni diverse, quali rispettivamente, quella del minore che si avvicini ai quattordici anni (cioe' sia in eta' matrimoniale) e quella invece dell'infante o di un bimbo in tenera eta'.