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Pronuncia 119/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Tortorella Antonio, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 24 aprile 1974. Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, terzo comma, del codice penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano, con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

Massime

SENT. 119/76. MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN RIFORMATORIO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONE AUTOMATICA AI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO E MAGGIORI DEGLI ANNI QUATTORDICI NON IMPUTABILI - COD. PEN., ART. 224, TERZO COMMA - RELATIVA OMOGENEITA' DELLA FASCIA DI ETA' DEI SOGGETTI CONSIDERATI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Mentre per quanto riguarda i minori degli anni quattordici la indiscriminata presunzione di pericolosita' sociale, sancita dal secondo comma dell'art. 224 cod. pen., senza prendere in considerazione le rilevanti differenze esistenti tra le varie eta', rimane priva di quel fondamento costituito dall'id quod plerumque accidit, che negli altri casi riesce a giustificarla, nell'ipotesi invece di minori degli anni diciotto e maggiori degli anni quattordici, non imputabili ai sensi dell'art. 98 stesso codice, e' da escludere - per la (relativa) omogeneita' della fascia di eta' dei soggetti considerati - che sussistano quelle "rilevanti differenze tra le varie eta'" che, nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 224 (riferibile cosi' a soggetti quasi quattordicenni come, addirittura, anche ad infanti), hanno indotto a ritenere (con la sentenza n. 1 del 1971) l'illegittimita' della presunzione di pericolosita', in riferimento al precetto dell'eguaglianza, per l'irrazionale uniformita' di trattamento di situazioni diverse. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale del comma terzo dell'art. 224 cit., che prevede l'applicazione automatica della misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario per i minori degli anni diciotto e maggiore degli anni quattordici, riconosciuti non imputabili a norma dell'art. 98. Cfr.: sent. nn. 68 del 1967 e 106 del 1972, 1/1971.

Parametri costituzionali