Articolo 626 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 32/1996Depositata il 12/02/1996
E' manifestamente inammissibile, in quanto meramente ripropositiva di identica questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma terzo, primo periodo, l. 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 9 Cost.. - O. nn. 146/1993, 215/1994, 25/1995. red.: S. Di Palma
Norme citate
- legge-Art. 31 LETT. E)
- codice penale-Art. 625
- legge-Art. 30, comma 3
- codice penale-Art. 624
- codice penale-Art. 626
Parametri costituzionali
Pronuncia 1085/1988Depositata il 13/12/1988
Nell'ipotesi di mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta, non puo' essere chiamato a rispondere - con la conseguente sottoposizione alle piu' gravi sanzioni - di furto ordinario, colui che ha sottratto la cosa allo scopo di farne uso momentaneo e con l'intenzione di restituirla immediatamente dopo l'uso. Pertanto, per contrasto con l'art.27, primo comma, Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 626, primo comma, n.1 cod.pen. nella parte in cui non estende la disciplina (del furto d'uso consumato) ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. S. n.364/1988.
Norme citate
- codice penale-Art. 626, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 154/1983Depositata il 08/06/1983
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 624 e 626, n. 2, cod. pen., nella parte in cui non prevedono la perseguibilita' a querela del delitto di furto di cosa di tenue valore anche nell'ipotesi in cui non sia stato commesso per provvedere ad un grave ed urgente bisogno, essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza della detta questione tenendo conto della sopravvenuta normativa.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 96/1983Depositata il 18/04/1983
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento al'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 624 e 626, cod. pen., in quanto non prevedono la perseguibilita' a querela anche per l'ipotesi di furto di tenue valore, al di fuori dei casi di grave e urgente bisogno, essendo entrata in vigore successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso, il che comporta la necessita' di riesaminare la rilevanza di detta questione tenendo conto della sopravvenuta normativa.
Norme citate
- codice penale-Art. 624
- codice penale-Art. 626
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.