Pronuncia 1085/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., in relazione agli artt. 624, 625, 56 e 83 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1986 dal Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Ferracuti Tiziano, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988. Il Presidente: CONSO Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Renato Dell'Andro

Data deposito: Tue Dec 13 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 1085/88. FURTO - MANCATA RESTITUZIONE, PER CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE, DELLA COSA SOTTRATTA - OMESSA ESTENSIONE A TALE IPOTESI DELLA DISCIPLINA DETTATA PER IL FURTO D'USO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' -

Nell'ipotesi di mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta, non puo' essere chiamato a rispondere - con la conseguente sottoposizione alle piu' gravi sanzioni - di furto ordinario, colui che ha sottratto la cosa allo scopo di farne uso momentaneo e con l'intenzione di restituirla immediatamente dopo l'uso. Pertanto, per contrasto con l'art.27, primo comma, Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 626, primo comma, n.1 cod.pen. nella parte in cui non estende la disciplina (del furto d'uso consumato) ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. S. n.364/1988.

Parametri costituzionali