Articolo 32 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 183/1986Depositata il 14/07/1986
L'interdizione legale - pena accessoria - e la liberazione condizionale - attinente alla pena principale detentiva - sono istituti nettamente distinti, ed il mantenimento della prima, anche dopo la concessione della seconda, e' giustificato oltre tutto da esigenze di tutela dei terzi. Non esiste, pertanto, per il legislatore ordinario, in tema di rapporti tra liberazione condizionale ed interdizione legale, alcun vincolo costituzionalmente determinato: ne' in riferimento all'art. 4 Cost., giacche' la condizione d'interdetto legale non preclude al liberato condizionalmente d'esercitare i diritti ed i doveri ivi previsti; ne' in riferimento all'art. 27 Cost., in quanto la previsione legale e la concessione, in concreto, della liberazione condizionale rispettano pur sempre - nonostante la interdizione legale - i principi di umanizzazione e la finalita' rieducativa delle pene. E anche se l'interprete ritenesse che durante lo stato di liberazione condizionale, a termini del diritto vigente, l'interdizione legale non permanga, ugualmente, almeno allo stato, non vi sarebbe contrasto con la vigente Costituzione essendo la materia oggetto di scelta discrezionale del legislatore ordinario. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 4 e 27 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 c.p. interpretato nel senso che gli effetti della interdizione legale perdurano nei confronti di un condannato che abbia beneficiato della liberazione condizionale).
Norme citate
- codice penale-Art. 32
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.