Pronuncia 183/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del codice penale promosso con l'ordinanza emessa il 9 maggio 1978 dal giudice tutelare della Pretura di Bologna nella tutela relativa a Marchi Pietro iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 dell'anno 1978. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 27 e 4 Cost., dal giudice tutelare della Pretura di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Renato Dell'Andro

Data deposito: Mon Jul 14 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 183/86. PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE LEGALE - APPLICABILITA' - LIMITI - (SUPPOSTA) PERDURANTE APPLICABILITA' IN CASO DI CONCESSIONE DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE - COMPATIBILITA' TRA LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE E LO STATO DI INTERDIZIONE LEGALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - cp art. 32. - cst artt. 4 e 27.

L'interdizione legale - pena accessoria - e la liberazione condizionale - attinente alla pena principale detentiva - sono istituti nettamente distinti, ed il mantenimento della prima, anche dopo la concessione della seconda, e' giustificato oltre tutto da esigenze di tutela dei terzi. Non esiste, pertanto, per il legislatore ordinario, in tema di rapporti tra liberazione condizionale ed interdizione legale, alcun vincolo costituzionalmente determinato: ne' in riferimento all'art. 4 Cost., giacche' la condizione d'interdetto legale non preclude al liberato condizionalmente d'esercitare i diritti ed i doveri ivi previsti; ne' in riferimento all'art. 27 Cost., in quanto la previsione legale e la concessione, in concreto, della liberazione condizionale rispettano pur sempre - nonostante la interdizione legale - i principi di umanizzazione e la finalita' rieducativa delle pene. E anche se l'interprete ritenesse che durante lo stato di liberazione condizionale, a termini del diritto vigente, l'interdizione legale non permanga, ugualmente, almeno allo stato, non vi sarebbe contrasto con la vigente Costituzione essendo la materia oggetto di scelta discrezionale del legislatore ordinario. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 4 e 27 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 c.p. interpretato nel senso che gli effetti della interdizione legale perdurano nei confronti di un condannato che abbia beneficiato della liberazione condizionale).