Articolo 270 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 142/1973Depositata il 18/07/1973
Le pene previste per i delitti, in largo senso politici, di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 cod. pen.), di associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.), di propaganda ed apologia sovversive (art. 272 cod. pen.), di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 in relazione all'art. 302 cod. pen. ) e di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 cod. pen.) - riferendosi a figure di reato che tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento del sistema costituzionale, quali sono certamente l'esclusione di qualsiasi forma di violenza e di anacronistica cospirazione nella lotta politica, il rispetto delle leggi e la lealta' nei confronti delle istituzioni democratiche, la saldezza anche morale delle forze armate - poste a raffronto con le pene previste per altri reati comuni, ma analoghi ai primi, quali l'istigazione a delinquere e l'associazione per delinquere in genere, non danno luogo ad ipotesi di manifesta irragionevolezza da parte del legislatore nella valutazione sulla congruenza della disciplina riservata alle rispettive fattispecie. Non e', pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 del codice penale.
Norme citate
- codice penale-Art. 415
- codice penale-Art. 305
- codice penale-Art. 270
- codice penale-Art. 272
- codice penale-Art. 266
Parametri costituzionali
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