Articolo 479 - CODICE PENALE
.
(Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto e' stato da lui compiuto o e' avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
((86))
Caricamento annuncio...
Massime della Corte Costituzionale
Trovate 1 massime
Pronuncia 171/1973Depositata il 28/11/1973
SENT. 171/73 C. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4, 25, 35 E 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 479, terzo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione, trattandosi di precetti estranei alla tematica del proscioglimento con formula dubitativa.
Norme citate
- codice penale-Art. 479, comma 3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.