Pronuncia 171/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 378, secondo comma, 479, terzo comma, 604 e 606 del codice di procedura penale e dell'art. 64, primo comma, delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1972 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Caragliano Giuseppe, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972. Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1973 il Giudice relatore Nicola Reale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 378, secondo comma, 604 e 606 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 64, primo comma, del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; questioni sollevate dal pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata con la medesima ordinanza, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito: Wed Nov 28 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 171/73 A. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - PRETESA LIMITAZIONE DELLA CAPACITA' DELL'IMPUTATO ASSOLTO - DIVERSITA' DI POSIZIONE RISPETTO ALL'IMPUTATO NEI CUI CONFRONTI E' PRONUNCIATA SENTENZA DI ASSOLUZIONE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del Codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione sul presupposto che l'assoluzione per insufficienza di prove - in giudizio - costituisca limitazione della capacita' dell'imputato assolto, mancando quella diversita' di trattamento caratterizzante l'irrazionalita' cui tende ovviare il precetto costituzionale di raffronto. Non e' identica, infatti, la posizione dell'imputato, nei cui confronti vi e' la prova che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso ovvero manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che egli lo ha commesso, e quella dell'imputato in ordine al quale non risultano sufficienti prove per la condanna.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 479, comma 3

Parametri costituzionali

SENT. 171/73 B. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE - NECESSITA' EX ART. 111 DELLA COSTITUZIONE.

A norma dell'art. 111 della Costituzione la decisione di proscioglimento per insufficienza di prove deve recare congrua motivazione in ordine alle circostanze che giustifichino le perplessita' del giudice circa la colpevolezza dell'imputato. - v. Sent. n. 124/1972.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 479, comma 3

Parametri costituzionali

SENT. 171/73 C. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4, 25, 35 E 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 479, terzo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione, trattandosi di precetti estranei alla tematica del proscioglimento con formula dubitativa.

SENT. 171/73 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO A QUO - ASSOLUTO DIFETTO NELLA SPECIE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ARTT. 604, 606 E 64, PRIMO COMMA, DEL R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602 (DISP. ATT. COD. PROC. PEN.).

E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale quando la soluzione di essa non riveste il carattere di necessaria pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio di merito. (Nella specie erano state sollevate in sede dibattimentale le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 604 e 606 del c.p.p. e dell'art. 64, primo comma, disp. att. c.p.p. r.d. 28 maggio 1931, n. 602, non considerandosi sotto il profilo della rilevanza che delle norme stesse era preclusa al giudice l'applicazione, riservata invece alla sede di incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 610 del c.p.p.).

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 604
  • codice di procedura penale 1930-Art. 606
  • regio decreto-Art. 64, comma 1

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 171/73 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO A QUO - ASSOLUTO DIFETTO NELLA SPECIE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 378, SECONDO COMMA.

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale quando la soluzione di essa non riveste il carattere di necessaria pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio di merito. (Nella specie era stata sollevata, in sede dibattimentale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 378, secondo comma c.p.p., il quale prevede il proscioglimento per insufficienza di prove a conclusione della distinta fase istruttoria).

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 378, comma 2

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23