Pronuncia 171/1973
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 378, secondo comma, 479, terzo comma, 604 e 606 del codice di procedura penale e dell'art. 64, primo comma, delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1972 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Caragliano Giuseppe, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972. Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1973 il Giudice relatore Nicola Reale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 378, secondo comma, 604 e 606 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 64, primo comma, del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; questioni sollevate dal pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata con la medesima ordinanza, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Nicola Reale
Data deposito: Wed Nov 28 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO
Massime
SENT. 171/73 A. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - PRETESA LIMITAZIONE DELLA CAPACITA' DELL'IMPUTATO ASSOLTO - DIVERSITA' DI POSIZIONE RISPETTO ALL'IMPUTATO NEI CUI CONFRONTI E' PRONUNCIATA SENTENZA DI ASSOLUZIONE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 479, comma 3
Parametri costituzionali
SENT. 171/73 B. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE - NECESSITA' EX ART. 111 DELLA COSTITUZIONE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 479, comma 3
Parametri costituzionali
SENT. 171/73 C. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4, 25, 35 E 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
SENT. 171/73 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO A QUO - ASSOLUTO DIFETTO NELLA SPECIE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ARTT. 604, 606 E 64, PRIMO COMMA, DEL R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602 (DISP. ATT. COD. PROC. PEN.).
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 604
- codice di procedura penale 1930-Art. 606
- regio decreto-Art. 64, comma 1
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
SENT. 171/73 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO A QUO - ASSOLUTO DIFETTO NELLA SPECIE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 378, SECONDO COMMA.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 378, comma 2
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23