Articolo 617-quater - CODICE PENALE
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(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione ((da quattro a dieci anni)) se il fatto e' commesso:
((1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma));
2) ((in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale)) o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ((o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o)) con abuso della qualita' di operatore del sistema;
3) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90)).
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