Articolo 41 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 378/1985Depositata il 30/12/1985
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 41 bis codice procedura penale, introdotto con l. 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche nella ipotesi di reati, commessi da pretori o in loro danno, attribuiti alla competenza ordinaria del tribunale nel cui circondario e' compreso il mandamento in cui il pretore stesso, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni. Come gia' si e' affermato in casi analoghi, la soluzione della questione implica infatti delle scelte discrezionali non consentite alla Corte. - S. 23/1984 e O. nn. 54 e 98/1985.
Norme citate
- legge-Art.
- codice penale-Art. 41 BIS
Parametri costituzionali
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