Articolo 577 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 197/2023Depositata il 30/10/2023
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l?art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione (artt. 62, primo comma, n. 2, e 62-bis cod. pen.). Le attenuanti indicate svolgono un ruolo essenziale per assicurare che la pena per l?omicidio volontario (compresa nella forma base in un compasso edittale particolarmente angusto che va dai ventuno ai ventiquattro anni di reclusione) possa essere ridotta rispetto al minimo in casi caratterizzati da una minore offensività del fatto o minore colpevolezza dell?autore, ovvero dalla presenza di ragioni significative che comunque rivelano un minor bisogno di pena. Imponendo al giudice, in assenza di altre attenuanti, di applicare una pena non inferiore a ventuno anni per tutti i fatti di omicidio commessi in contesti familiari e affettivi, indipendentemente dal grado di colpevolezza e di pericolosità degli autori, la disposizione censurata dalla Corte d?assise di Cagliari e dalla Corte d?assise d?appello di Torino, sez. prima ? pur sostenuta dalla legittima finalità di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere perseguita con il ?Codice Rosso? (legge n. 69 del 2019) ? determina una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata e incoerente rispetto al suo stesso scopo in casi, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, del tutto eterogenei rispetto alle situazioni avute di mira dal legislatore e in cui è proprio la persona vulnerabile, vittima di reiterati comportamenti aggressivi all?interno del proprio contesto familiare, a compiere l?atto omicida, sospinta dall?esasperazione per una situazione percepita come non più tollerabile. In queste ipotesi, caratterizzate da significativi elementi che diminuiscono la colpevolezza degli imputati, al giudice è infatti impedito di adeguare la sanzione al ridotto disvalore soggettivo del fatto e agli imputati di beneficiare di una sensibile attenuazione di pena rispetto al minimo edittale. È inoltre violato il principio di uguaglianza anche sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità degli omicidi volontari, ai quali il divieto in esame non è applicabile, senza che sussista alcuna ragione plausibile per considerare sempre e necessariamente più grave un fatto riconducibile alla tipologia di omicidi ?familiari?. Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale si riespandono i poteri discrezionali di cui dispongono le corti d?assise in forza della previsione generale dell?art. 69 cod. pen. (Precedenti: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 188/2023 - mass. 45839, 45840, 45841; S. 207/2022 - mass. 45068; O. 214/2021 - mass. 44330; S. 260/2020 - mass. 43108, 43109; S. 186/2020 - mass. 43203; S. 102/2020 - mass. 43101; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 184/2013; S. 68/2012 - mass. 36174; S. 183/2011 - mass. 35683).
Norme citate
- codice penale-Art. 577, comma 3
Parametri costituzionali
⚖️Casi giudiziari famosi collegati a questo articolo
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.