Articolo 271 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 243/2001Depositata il 12/07/2001
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 271 (Associazioni antinazionali) del codice penale, il quale punisce le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Le considerazioni che hanno portato a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 272, secondo comma (Propaganda antinazionale) del codice penale - e cioé che "il sentimento nazionale" costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità, sicché la relativa propaganda (non indirizzata a suscitare violente reazioni, né rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti) non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto con la libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione - forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari conclusione anche riguardo al reato che vieta le associazioni per l'attività diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale". Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo, non può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a compiere ciò che è consentito all'individuo. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 272, secondo comma, del codice penale è stata pronunciata con la sentenza n. 87/1966. M. F.
Norme citate
- codice penale-Art. 271
Parametri costituzionali
Pronuncia 89/1995Depositata il 17/03/1995
La questione di legittimita' costituzionale sollevata riguardo al divieto, sancito dall'art. 271 cod. pen., delle associazioni che si propongano o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o a deprimere il sentimento nazionale, difetta di rilevanza. La evidente estraneita' alla controversia - sull'appello contro una sentenza pretorile in tema di comportamento antisindacale - oggetto del giudizio di provenienza, della norma incriminatrice censurata, non consente infatti di estrapolare dalla stessa criteri e definizioni utilizzabili a fini diversi da quelli penali. E d'altra parte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione appare, non a caso, anche in punto di non manifesta infondatezza, del tutto carente (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, Cost., dell'art. 271 cod. pen.). red.: S.P.
Norme citate
- codice penale-Art. 271
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.