Pronuncia 89/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale e dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra AMIAT, Azienda municipale igiene ambientale torinese e FALIA, Federazione autonomista lavoratori igiene ambientale - SALP, Sindacato autonomista lavoratori piemontesi, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento alle medesime norme, dallo stesso Tribunale di Torino con l'ordinanza citata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Fri Mar 17 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 89/95 A. REATO IN GENERE - ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO O SVOLGONO ATTIVITA' DIRETTA A DISTRUGGERE O A DEPRIMERE IL SENTIMENTO NAZIONALE - DIVIETO - LAMENTATA LIMITAZIONE, PER EFFETTO DELL'AFFERMATO DISVALORE DELL'ANTINAZIONALITA', DELL'AUTONOMIA ASSOCIATIVA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - AUTONOMIA ASSOCIATIVA - ESTRANEITA' DELLA NORMA CENSURATA ALLA CONTROVERSIA OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - CARENZA DI MOTIVAZIONE SU RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La questione di legittimita' costituzionale sollevata riguardo al divieto, sancito dall'art. 271 cod. pen., delle associazioni che si propongano o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o a deprimere il sentimento nazionale, difetta di rilevanza. La evidente estraneita' alla controversia - sull'appello contro una sentenza pretorile in tema di comportamento antisindacale - oggetto del giudizio di provenienza, della norma incriminatrice censurata, non consente infatti di estrapolare dalla stessa criteri e definizioni utilizzabili a fini diversi da quelli penali. E d'altra parte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione appare, non a caso, anche in punto di non manifesta infondatezza, del tutto carente (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, Cost., dell'art. 271 cod. pen.). red.: S.P.

SENT. 89/95 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE SUI LUOGHI DI LAVORO - SOGGETTI LEGITTIMATI AD AGIRE IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NON "NAZIONALI" - ESCLUSIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI INERENTI ALLA LIBERTA' DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA', PER IL LEGISLATORE ORDINARIO, DI PREVEDERE NUOVE REGOLE IN BASE A VERIFICA DELLA EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI.

I principi inerenti alla liberta' di organizzazione sindacale, invocati dal giudice 'a quo' con richiamo, oltre che all'art. 39, agli artt. 2, 3, 18, 21, 24 e 35 Cost., non risultano violati dalla disposizione dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori che, riguardo al ricorso al pretore, ivi previsto, contro i comportamenti antisindacali del datore di lavoro, riserva la legittimazione a proporlo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali. Come la Corte ha gia' rilevato, la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentativita' e' infatti apparsa idonea a "consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale". E d'altra parte la opzione, adottata dalla norma 'de qua', nel senso di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma al principio solidaristico nel quale va inserito anche l'art. 39 Cost.. La non contrarieta', sul punto contestato, del modello statutario al disegno costituzionale, non esclude pero' che lo stesso legislatore - come la Corte ha anche gia' avuto modo di osservare - possa in futuro dettare nuove regole idonee a realizzare diversamente i "principi di liberta' e pluralismo sindacale additati dal primo comma dell'art. 39 della Costituzione" anche prevedendo strumenti di verifica dell'effettiva rappresentativita' delle associazioni (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, Cost., dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300). - Cfr. S. nn. 54/1974 e 334/1988. Sulla possibilita' della adozione di nuove regole circa l'attuazione della effettiva rappresentativita' delle associazioni sindacali, v. S. n. 30/1990. red.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 28