Pronuncia 89/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale e dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra AMIAT, Azienda municipale igiene ambientale torinese e FALIA, Federazione autonomista lavoratori igiene ambientale - SALP, Sindacato autonomista lavoratori piemontesi, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento alle medesime norme, dallo stesso Tribunale di Torino con l'ordinanza citata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Cesare Ruperto
Data deposito: Fri Mar 17 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BALDASSARRE
Massime
SENT. 89/95 A. REATO IN GENERE - ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO O SVOLGONO ATTIVITA' DIRETTA A DISTRUGGERE O A DEPRIMERE IL SENTIMENTO NAZIONALE - DIVIETO - LAMENTATA LIMITAZIONE, PER EFFETTO DELL'AFFERMATO DISVALORE DELL'ANTINAZIONALITA', DELL'AUTONOMIA ASSOCIATIVA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - AUTONOMIA ASSOCIATIVA - ESTRANEITA' DELLA NORMA CENSURATA ALLA CONTROVERSIA OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - CARENZA DI MOTIVAZIONE SU RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
SENT. 89/95 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE SUI LUOGHI DI LAVORO - SOGGETTI LEGITTIMATI AD AGIRE IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NON "NAZIONALI" - ESCLUSIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI INERENTI ALLA LIBERTA' DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA', PER IL LEGISLATORE ORDINARIO, DI PREVEDERE NUOVE REGOLE IN BASE A VERIFICA DELLA EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI.
Norme citate
- legge-Art. 28