Pronuncia 243/2001

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 2000 dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Contin Cristian ed altri, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di costituzione di Contin Cristian e di Contin Flavio ed altro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Uditi gli avvocati Piero Longo per Contin Cristian, Alessio Morosin per Contin Flavio ed altro e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271 (Associazioni antinazionali) del codice penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Thu Jul 12 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Reati e pene - Reato di associazione antinazionale - Rilevata correlazione con il reato di propaganda antinazionale, già dichiarato incostituzionale nel limite dell'attivita' non violenta ne' lesiva di altri beni costituzionalmente garantiti - Incidenza sulla liberta' associativa - Illegittimità costituzionale.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 271 (Associazioni antinazionali) del codice penale, il quale punisce le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Le considerazioni che hanno portato a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 272, secondo comma (Propaganda antinazionale) del codice penale - e cioé che "il sentimento nazionale" costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità, sicché la relativa propaganda (non indirizzata a suscitare violente reazioni, né rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti) non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto con la libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione - forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari conclusione anche riguardo al reato che vieta le associazioni per l'attività diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale". Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo, non può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a compiere ciò che è consentito all'individuo. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 272, secondo comma, del codice penale è stata pronunciata con la sentenza n. 87/1966. M. F.