Articolo 114 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 224/1985Depositata il 25/07/1985
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante ivi prevista ("minima partecipazione" in caso di concorso di persone nel reato) ove ricorra una della circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen.; questione gia' dichiarata non fondata e riproposta senza che vengano addotti nuovi ed ulteriori profili. - S. n. 143 del 1984.
Norme citate
- codice penale-Art. 114, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 224/1985Depositata il 25/07/1985
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante ivi prevista ("minima partecipazione" in caso di concorso di persone nel reato) in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen.. L'art. 27, terzo comma, Cost. (concernente il fine rieducativo della pena) in riferimento al quale la questione e' stata sollevata, appare infatti del tutto fuori causa, all'art. 27 potendosi nel caso far richiamo, se mai, solo per quanto riguarda il non invocato primo comma (secondo il quale la responsabilita' penale e' personale) e, quanto alle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen., solo per quella di cui al n. 1, nell'eventualita' - peraltro rarissima a verificarsi - che il concorrente ignori la partecipazione al reato di un numero di persone superiore a cinque.
Norme citate
- codice penale-Art. 114, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 143/1984Depositata il 16/05/1984
Poiche' non appare irrazionale il diverso trattamento che il legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un reato commesso da non piu' di quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa situazione, partecipa all'impresa criminosa promossa da un numero maggiore di persone, trattandosi di discrezionale scelta di politica criminale e in definitiva la sollevata questione si risolve nella richiesta di valutare la congruita' tra reato e sanzione, riservata alla discrezionalita' del legislatore, che ha valutato negativamente, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in argomento, la coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima importanza ad una impresa delinquenziale di piu' alta pericolosita' oggettiva e di maggiore allarme sociale, la sollevata questione deve essere dichiarata infondata.
Norme citate
- codice penale-Art. 630
- codice penale-Art. 114
- codice penale-Art. 112, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.