Articolo 324 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 6/1992Depositata il 22/01/1992
E' da escludere che nella modifica degli artt. 323 e 324 cod. pen., da parte degli artt. 13 e 20, in combinato disposto, della legge 26 aprile 1990, n. 86, alla sancita abrogazione della fattispecie dell'interesse privato in atti di ufficio, conseguente alla piu' complessa ed articolata repressione dell'abuso di ufficio - assurto da ipotesi residuale a fattispecie di reato caratterizzata da peculiari connotazioni soggetive ed oggettive - fosse necessario porre riparo, riguardo ai fatti commessi prima della nuova legge, come richiesto nel caso dal giudice a quo, con una espressa disciplina transitoria. Ed e' quindi incensurabile, in quanto sicuramente non arbitraria, la scelta di non prevederla, adottata in proposito dal legislatore. In via interpretativa, peraltro, la predetta disciplina risulta individuata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ormai consolidata, anche a seguito di decisione delle Sezioni unite, nel senso di ritenere operanti i principi disciplinanti la successione della legge penale nel tempo, con la conseguente applicabilita' dell'abrogato art. 324 quando questo si riveli, "quoad poenam", norma piu' favorevole. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice penale-Art. 324
- legge-Art. 13
- legge-Art. 20
- codice penale-Art. 323
Parametri costituzionali
Pronuncia 66/1991Depositata il 08/02/1991
Questione manifestamente inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, mancando nell'ordinanza di rimessione ogni riferimento al procedimento cui essa inerisce.
Norme citate
- legge-Art. 20
- codice penale-Art. 324
- codice penale-Art. 323
- legge-Art. 13
Parametri costituzionali
Pronuncia 309/1988Depositata il 17/03/1988
Il commercio del denaro, sia esso effettuato da Istituti bancari di diritto pubblico o privato, e` attivita` concorrenziale d'impresa privata e, come tale, non comportando esercizio di pubblica funzione, esclude, per i dipendenti che lo praticano, l'applicabilita` delle norme penali di cui al Capo I del titolo II cod. pen. (Delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.). (Non fondatezza , nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 324 cod. pen., in relazione all'art. 357, n. 1, stesso codice, sollevata - per violazione dell'art. 3 Cost. - sul presupposto dell'applicabilita` ai dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico del reato di interesse privato in atti d'ufficio).
Norme citate
- codice penale-Art. 357 N. 1
- codice penale-Art. 324
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.