Pronuncia 309/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice penale, in relazione all'art. 357, n. 1, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1987 dalla Corte d'Appello di Torino nel procedimento penale a carico di Chesta Mario ed altri, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1987; Udito nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. pen., in relazione all'art. 357 n. 1 stesso codice, sollevata dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza 6 marzo 1987, con riferimento all'art. 3, co. primo, Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Thu Mar 17 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 309/88. ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTI DI CREDITO -DIPENDENTI - NORME PENALI CONCERNENTI IL REATO DI INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO - RITENUTA APPLICABILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - COD. PEN., ART. 324, IN RELAZIONE ALL'ART. 357, N. 1. - COST., ART. 3, COMMA PRIMO.

Il commercio del denaro, sia esso effettuato da Istituti bancari di diritto pubblico o privato, e` attivita` concorrenziale d'impresa privata e, come tale, non comportando esercizio di pubblica funzione, esclude, per i dipendenti che lo praticano, l'applicabilita` delle norme penali di cui al Capo I del titolo II cod. pen. (Delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.). (Non fondatezza , nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 324 cod. pen., in relazione all'art. 357, n. 1, stesso codice, sollevata - per violazione dell'art. 3 Cost. - sul presupposto dell'applicabilita` ai dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico del reato di interesse privato in atti d'ufficio).

Parametri costituzionali