Pronuncia 66/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Costa Giulio Vito ed altri, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 luglio 1990, il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che, secondo il giudice a quo, la normativa introdotta con la legge denunciata sarebbe affetta da eccesso di potere in quanto rende punibili fattispecie di abuso innominato (di offensività penale meno grave) e lecite fattispecie di presa di interesse patrimoniale (di offensività penale più grave), in relazione al trattamento punitivo dei reati già qualificati dal codice penale come abuso innominato ed interesse privato in atti d'ufficio; Considerato che, come anche osserva l'intervenuta Avvocatura dello Stato, nell'ordinanza manca ogni riferimento al procedimento cui essa inerisce e qualunque motivazione circa la rilevanza della questione; che quindi non essendo stato rispettato il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 c.p., promossa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 5 luglio 1990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Fri Feb 08 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: CONSO

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Massime

ORD. 66/91. REATO IN GENERE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO E ABUSO INNOMINATO D'UFFICIO - INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA PRIMA FATTISPECIE CRIMINOSA E MODIFICAZIONE DELLA SECONDA A SEGUITO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI RIFORMA DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONSEGUENZE NELLE IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI: PREVISONE DI UN TRATTAMENTO DI FAVORE (NON PUNIBILITA') PER FATTISPECIE DI PIU' GRAVE RILEVANZA PENALE (QUALE L'INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO) RISPETTO AD ALTRE (QUALE L'ABUSO IN ATTI D'UFFICIO) PER LE QUALI PERSISTE LA PUNIBILITA' - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Questione manifestamente inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, mancando nell'ordinanza di rimessione ogni riferimento al procedimento cui essa inerisce.

Norme citate

Parametri costituzionali