Articolo 321 - CODICE PENALE
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(Pene per il corruttore).
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'. ((281))
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⚖️Casi giudiziari famosi collegati a questo articolo
Tangentopoli/Mani Pulite1992
Inchiesta su corruzione politica: 1.200 indagati e crollo della Prima Repubblica.
Questi casi sono stati selezionati per la loro rilevanza storica e giuridica rispetto all'articolo.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.