Articolo 665 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 21/1973Depositata il 01/03/1973
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 25, comma secondo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui sanziona la mancata osservanza da parte dei pubblici esercenti delle prescrizioni dell'autorita'. Nel sistema dell'art. 665, c.p., relativamente alla parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' il collegamento tra la norma penale e le prescrizioni medesime si instaura attraverso un termine medio che e' rappresentato dalle norme di legge che consentono o impongono a determinate autorita' di emettere prescrizioni nei confronti degli esercenti pubblici. Consegue che, cosi' interpretata, la norma non contrasta col principio di legalita' in materia penale posto dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione. - S. nn. 26/1966, 168/1971, 113/1972.
Norme citate
- codice penale-Art. 665, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 21/1973Depositata il 01/03/1973
L'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a prescindere dalla circostanza che in molti casi tali prescrizioni hanno natura e portata generali, anche quando esse siano specifiche in ordine a determinate situazioni territoriali o temporali, la diversa disciplina che ne deriva e' razionalmente giustificato nella misura in cui e' diretta a regolare in modo differente situazioni che non e' consentito ritenere eguali o come tali valutate dal legislatore.
Norme citate
- codice penale-Art. 665, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 21/1973Depositata il 01/03/1973
Dovendosi l'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita', interpretare nel senso che tali prescrizioni debbano provenire dall'organo competente ed essere emesse nei modi e forme di legge in relazione alle attivita' per cui e' richiesta la licenza dell'autorita' o la preventiva dichiarazione alla medesima e per i motivi consentiti dalla Costituzione, la norma di cui al detto articolo non contrasta con l'art. 2 della Costituzione e in generale con i principi fondamentali in questa contenuti.
Norme citate
- codice penale-Art. 665, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art.
- Costituzione-Art. 2
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.