Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 595 - CODICE PENALE

. (Diffamazione) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila. Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila. Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita' costituita in collegio, le pene sono aumentate.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 150/2021Depositata il 12/07/2021

Prospettazione della questione incidentale - Motivazione stringata, ma sufficiente, del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l'eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Per quanto stringata, la descrizione dei fatti contestati agli imputati (nelle rispettive qualità di autore dell'articolo e di direttore responsabile del quotidiano) compiuta nell'ordinanza di rimessione è sufficiente a comprendere che essi corrispondono alla figura legale del delitto di diffamazione, aggravato ai sensi dell'art. 13 citato. La rilevanza - in via condizionata all'accoglimento delle questioni sollevate sull'art. 13 della legge n. 47 del 1948 - sussiste anche rispetto all'aggravante di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che punisce, tra l'altro, la diffamazione compiuta a mezzo della stampa. Per quanto tale aggravante sia destinata, nell'attuale quadro normativo, ad essere assorbita in quella di cui all'indicato art. 13, che si pone rispetto ad essa quale lex specialis , l'auspicato accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale formulate dal rimettente rispetto a quest'ultima disposizione renderebbe nuovamente applicabile, nel caso di specie, l'aggravante generale di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., in concorso con quella prevista dal secondo comma, con conseguente applicazione, ai fini della commisurazione della pena, dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.

Norme citate

  • legge-Art. 13
  • codice penale-Art. 595, comma 3

Pronuncia 150/2021Depositata il 12/07/2021

Prospettazione della questione incidentale - Ordinanza che rinvia alle ragioni di cui in motivazione per l'individuazione del petitum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l'eccezione di inammissibilità per oscurità del petitum . Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione rinvia espressamente alle «ragioni di cui in motivazione»; e dalla motivazione si evince come il rimettente non solleciti in alcun luogo una pronuncia manipolativa sulle pene previste, né una pronuncia additiva in ordine alla delimitazione delle condotte che esse sanzionano; bensì denunci l'incompatibilità tout court con i parametri costituzionali e convenzionali evocati di entrambe le disposizioni censurate, che comminano una pena detentiva per il delitto di diffamazione anche al di fuori dei casi eccezionali in cui tale pena potrebbe essere giustificata. Il petitum dell'ordinanza è, pertanto, interpretabile come diretto alla radicale ablazione di entrambe le disposizioni censurate. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum , essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. ( Precedenti citati: sentenza n. 123 del 2021, n. 176 del 2019 e n. 175 del 2018 ).

Norme citate

  • legge-Art. 13
  • codice penale-Art. 595, comma 3

Pronuncia 150/2021Depositata il 12/07/2021

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente - Attinenza al merito della relativa motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l'eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione, da parte del rimettente, di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate. Il giudice a quo espressamente esclude di potere interpretare tali disposizioni nel senso dell'applicazione della pena detentiva esclusivamente alle condotte diffamatorie a mezzo stampa che rivestano i caratteri dell'eccezionalità. Quanto poi, in particolare, all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede la reclusione soltanto in via alternativa, il rimettente sottolinea come a suo giudizio già la stessa previsione astratta della pena detentiva - e dunque la sua comminazione legislativa - limiti eccessivamente il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, a prescindere dunque dalla decisione del giudice di applicarla o meno nel caso concreto. Se e in che misura queste valutazioni siano condivisibili, attiene al merito, e non all'ammissibilità delle questioni. Ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale promosse in via incidentale è sufficiente che il giudice abbia esplorato, e consapevolmente scartato, la possibilità di una interpretazione conforme alla Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2021, n. 32 del 2020 e n. 189 del 2019 ).

Norme citate

  • legge-Art. 13
  • codice penale-Art. 595, comma 3

Pronuncia 150/2021Depositata il 12/07/2021

Reati e pene - Diffamazione aggravata perché recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e del diritto di manifestare il proprio pensiero - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Salerno in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU, dell'art. 595, terzo comma, cod. pen., che configura una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorché l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. La previsione in via soltanto alternativa della pena detentiva da parte della norma censurata non può ritenersi di per sé in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero. Aggressioni illegittime alla reputazione compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce l'art. 595, terzo comma, cod. pen. - la radio, la televisione, le testate giornalistiche online e gli altri siti internet, i social media, e così via -, possono infatti incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare, in modo da schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica. Tra questi strumenti non può in assoluto escludersi la sanzione detentiva, sempre che la sua applicazione sia limitata ai casi in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità, tra cui possono annoverarsi i discorsi d'odio e l'istigazione alla violenza, ma anche campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi.. Al di fuori di quei casi eccezionali, la prospettiva del carcere resterà esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicità la propria opinione; restando aperta soltanto la possibilità che siano applicate pene diverse dalla reclusione, nonché rimedi e sanzioni civili o disciplinari. Pertanto, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena indicati nell'art. 133 cod. pen., ma anche - e ancor prima - delle indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU; e ciò anche al fine di evitare la pronuncia di condanne penali che potrebbero successivamente dar luogo a una responsabilità internazionale dello Stato italiano per violazioni della Convenzione. Tale interpretazione consente di escludere anche il contrasto della disposizione censurata con l'art. 3 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 68 del 2017 ). Se è vero che la libertà di espressione - in particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti - costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona. ( Precedente citato: ordinanza n. 132 del 2020 ).

Norme citate

  • codice penale-Art. 595, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 150/2021Depositata il 12/07/2021

Reati e pene - Diffamazione aggravata perché recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio di offensività - Manifesta infondatezza della questione.

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Salerno in riferimento all'art. 25 Cost., che configura una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorché l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. La sanzione detentiva censurata non viola il principio di offensività, perché la diffamazione è delitto tutt'altro che inoffensivo, essendo posto a tutela di un diritto fondamentale, quale la reputazione della persona, di primario rilievo nell'ordinamento costituzionale; mentre il carattere proporzionato o sproporzionato della sanzione comminata dal legislatore per un fatto comunque offensivo deve piuttosto essere vagliato sotto il profilo della sua compatibilità con altri parametri costituzionali, tra cui segnatamente la libertà di manifestazione del pensiero.

Norme citate

  • codice penale-Art. 595, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 150/2021Depositata il 12/07/2021

Reati e pene - Diffamazione aggravata perché recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio di rieducazione della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Salerno in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 595, terzo comma, cod. pen., che configura una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorché l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. Il rimettente assume la contrarietà alla CEDU della pena detentiva nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, e dunque la sua non irrogabilità in concreto; mai tuttavia, nella giurisprudenza costituzionale, la necessaria finalità rieducativa della pena è stata utilizzata a sostegno di dichiarazioni di illegittimità costituzionale miranti a censurare l'ineffettività di comminatorie edittali rispetto agli stessi scopi preventivi della pena, in considerazione della inapplicabilità della pena in essa prevista. L'evocazione, quale parametro violato, dell'art. 27, terzo comma, Cost., è pertinente nel quadro di censure miranti a denunciare il carattere manifestamente sproporzionato della pena prevista dal legislatore rispetto alla gravità del fatto di reato.

Norme citate

  • codice penale-Art. 595, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 132/2020Depositata il 26/06/2020

Reati e pene - Diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva (congiunta e non alternativa a pena pecuniaria) - Necessità di nuovo bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento all'attività giornalistica, anche alla luce dei principi CEDU interpretati dalla Corte EDU - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Rinvio della decisione all'udienza del 22 giugno 2021, con conseguente sospensione dei giudizi a quibus.

È rinviata all'udienza pubblica del 22 giugno 2021, con sospensione dei giudizi a quibus , la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Salerno, sez. seconda penale, e dal Tribunale di Bari, sez. prima penale - in riferimento complessivamente agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in combinato disposto con l'art. 595, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui punisce il delitto di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la pena della reclusione da uno a sei anni, in via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa non inferiore a 258 euro. Anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e della posizione del Consiglio d'Europa - che ritengono di regola violata la libertà di espressione, tutelata dall'art. 10 CEDU, laddove vengano applicate pene detentive a giornalisti condannati per diffamazione - appare necessaria e urgente una complessiva rimeditazione del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento all'attività giornalistica. Se quest'ultima va salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, il suo legittimo esercizio richiede tuttavia di essere bilanciato con altri interessi e diritti. Fra essi si colloca la reputazione della persona, connessa alla sua dignità, che costituisce sia un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost., che una componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, oltre che un diritto espressamente riconosciuto dall'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Il punto di equilibrio tra la libertà di "informare" e di "formare" la pubblica opinione svolto dalla stampa e dai media, e la tutela della reputazione individuale, non può però essere pensato come fisso e immutabile, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione. Tale bilanciamento spetta in primo luogo al legislatore, il quale, nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito, potrà ricorrere a sanzioni penali non detentive, a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come l'obbligo di rettifica), ma anche a misure di carattere disciplinare, eventualmente sanzionando con la pena detentiva le condotte che assumano connotati di eccezionale gravità. Considerato che vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa risultano in corso di esame avanti alle Camere, e che, nel caso in esame, l'intervento della Corte costituzionale sconta necessariamente la limitatezza degli orizzonti del devolutum e dei rimedi a sua disposizione, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale si rinvia la decisione delle questioni a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali illustrati. Spetterà ai giudici valutare se eventuali analoghe questioni di legittimità costituzionale debbano parimenti essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare, nelle more, l'applicazione delle disposizioni censurate. ( Precedenti citati: sentenze n. 37 del 2019, n. 242 del 2019, n. 265 del 2014, n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973; ordinanza n. 207 del 2018 ). La libertà di manifestazione del pensiero costituisce - prima ancora che un diritto proclamato dalla CEDU - un diritto fondamentale riconosciuto come coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione, pietra angolare dell'ordine democratico, cardine di democrazia nell'ordinamento generale. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019, n. 126 del 1985, n. 84 del 1969, n. 11 del 1968 e n. 1 del 1956 ). Nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di stampa assume un'importanza peculiare, in ragione del suo ruolo essenziale nel funzionamento del sistema democratico, nel quale al diritto del giornalista di informare corrisponde un correlativo "diritto all'informazione" dei cittadini, quest'ultimo qualificato in riferimento ai princìpi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale; tale sistema è caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019, n. 155 del 2002, n. 112 del 1993, n. 1 del 1981 e n. 172 del 1972 ).

Norme citate

  • legge-Art. 13
  • codice penale-Art. 595, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 132/2020Depositata il 26/06/2020

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) nel giudizio incidentale avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Ammissibilità.

È dichiarato ammissibile l'intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in combinato disposto con l'art. 595, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui punisce il delitto di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la pena della reclusione da uno a sei anni, in via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa non inferiore a 258 euro. In capo al CNOG - il cui intervento è già stato dichiarato ammissibile in relazione alla causa avente ad oggetto le stesse questioni e riunita a quella in esame, e in cui aveva chiesto ed era stato autorizzato anche a prendere visione e trarre copia degli atti processuali - sussiste un interesse qualificato, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al Consiglio medesimo dall'art. 20, primo comma, lett. d ), dalla legge n. 69 del 1963, ed esercitabile, ai sensi dell'art. 39 della medesima legge, in caso di condanna penale, ove sussistano le condizioni di cui al successivo art. 48, primo comma. ( Precedente citato: ordinanza n. 37 del 2020 ). L'ammissibilità dell'intervento del terzo non può ritenersi condizionata alla circostanza che la parte del giudizio a quo si sia costituita anche nel giudizio avanti alla Corte costituzionale, dal momento che l'interesse qualificato all'intervento sussiste indipendentemente dalle scelte difensive assunte dalla medesima parte.

Norme citate

  • legge-Art. 13
  • codice penale-Art. 595, comma 3

Pronuncia 37/2020Depositata il 27/02/2020

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) nel giudizio incidentale avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Ammissibilità - Autorizzazione a prendere visione e trarre copia degli atti processuali.

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Salerno, sez. seconda penale, dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 e dell'art. 595, comma 3, cod. pen., è dichiarato ammissibile l'intervento in giudizio del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), che è pertanto autorizzato a prendere visione e trarre copia degli atti processuali. Se la rappresentanza istituzionale degli interessi della professione giornalistica esercitata dal CNOG non è sufficiente a legittimarne l'intervento - tanto più a fronte della recente introduzione dell'art. 4-ter delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un'opinione scritta in qualità di amici curiae; e che neppure valgono ex se a legittimare l'intervento le funzioni di autogoverno e promozione della professione giornalistica svolte dal CNOG; né, infine, il suo generico interesse a vedere eliminata la menomazione di un diritto fondamentale che si riferisce alla sua "sfera di competenza", in difetto di un nesso qualificato con lo specifico rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo -, tuttavia sussiste, nella specie, un nesso con il rapporto giuridico dedotto in giudizio, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al CNOG dagli artt. 20, primo comma, lett. d ), 39 e 48, primo comma, della legge n. 69 del 1963, sull'ordinamento della professione di giornalista. Infatti, dall'eventuale condanna penale e dalla sua gravità, a carico del giornalista e del direttore responsabile imputati nel procedimento a quo, deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare nei loro confronti. ( Precedenti citati: ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 173 del 2019; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, allegata alla sentenza n. 272 del 2012; a contrariis, sentenze n. 171 del 1996, n. 456 del 1993 e n.180 del 2018; ordinanza letta all'udienza del 22 settembre 2015, allegata all'ordinanza n. 200 del 2015; ordinanza letta all'udienza del 25 novembre 2003, allegata all'ordinanza n. 50 del 2004 ). Ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via incidentale è ammissibile l'intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale quando l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare dall'immediato effetto che la pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanza letta all'udienza del 22 ottobre 2019, allegata alla sentenza n. 253 del 2019, ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 206 del 2019, e ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 173 del 2019; ordinanza n. 204 del 2019 ).

Norme citate

  • legge-Art. 13
  • codice penale-Art. 595, comma 3

Parametri costituzionali

  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4

Pronuncia 419/2004Depositata il 23/12/2004

REATI E PENE - REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - FATTISPECIE CRIMINOSA RIFERIBILE AI SOLI ?CITTADINI COMUNI?, CON ESCLUSIONE DEI PARLAMENTARI GARANTITI DALLA DISCIPLINA DELLA INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEI CITTADINI NON PARLAMENTARI, CON LESIONE DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DEL PENSIERO E DEL DIRITTO DI CRITICA POLITICA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21, e ?in relazione all?art. 68, primo comma? Cost., degli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto, sanzionando penalmente la condotta del non parlamentare che manifesta il proprio pensiero mediante critiche di natura politica, discriminerebbero il comune 'cittadino' rispetto al parlamentare. Infatti, l'art. 68, primo comma, Cost. (che disciplina l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni), norma che il remittente, nel ritenere violato il diritto alla critica politica del 'cittadino' non parlamentare, indica quale 'tertium comparationis', riconduce l'insindacabilità non al mero esercizio del diritto alla critica politica, bensì alla tutela dell'autonomia delle funzioni parlamentari, quale area di libertà politica delle Assemblee rappresentative. - Sulla portata della garanzia posta dall?art. 68, primo comma, Cost., si vedano, da ultimo, le sentenze nn. 120, 246, 298 e 347/2004.

Norme citate

  • codice penale-Art. 595, comma 1
  • codice penale-Art. 595, comma 2
  • codice penale-Art. 595, comma 3
  • legge-Art. 13

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.