Articolo 55 - CODICE PENALE
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(Eccesso colposo)
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorita' ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
((Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto)).
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