Articolo 672 - CODICE PENALE
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(Omessa custodia e mal governo di animali)
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila.
Alla stessa pena soggiace:
1° chi, in luoghi aperti, abbandona a se' stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumita' pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumita' delle persone.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 107/1984Depositata il 11/04/1984
ORD. 107/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PEN., ARTT. 636 E 672; LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, ART. 33 - CONGRUITA' TRA LE INFRAZIONI E LE SANZIONI - IRRILEVANZA DELLE QUESTIONI NEL GIUDIZIO A QUO - R.D. 14 LUGLIO 1898, N. 404 (ABIGEATO E PASCOLO ABUSIVO IN SARDEGNA), ARTT. 17 E 24 - ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INCOMPETENZA DELLA CORTE (ORD. N. 178/1983) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 24 del r.d. 14 luglio 1898 n. 404 (Regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il citato atto normativo e' carente della forza e del valore propri delle leggi formali e degli atti equiparati.
Norme citate
- regio decreto-Art. 17
- regio decreto-Art. 24
- legge-Art. 26, comma 2
- legge-Art. 9, comma 2
- legge-Art. 33
- codice penale-Art. 636
- codice penale-Art. 672
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.