Articolo 385 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 98/2006Depositata il 10/03/2006
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111 della Costituzione, in quanto la norma in questione, nel sanzionare la condotta di chi evade, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, non renderebbe chiaro - secondo la prospettazione del remittente - se la legalità dell'arresto o della detenzione debba essere valutata sul piano formale (nel senso che presupponga un provvedimento restrittivo emesso nel rispetto della legge) o sostanziale (nel senso che trovi origine in un provvedimento restrittivo fondato nel merito e quindi giusto). Infatti, il giudice a quo , per un verso, omette di risolvere il dubbio interpretativo non prendendo posizione in ordine al problema ermeneutico enunciato e, per altro verso, formula un petitum ambivalente e indeterminato.
Norme citate
- codice penale-Art. 385
Pronuncia 406/1997Depositata il 17/12/1997
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui esclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dall'art. 53 ss. della stessa legge all'"abusivo" allontanamento dell'imputato in stato di arresto nella propria abitazione, sia perche' l'equiparazione dell'allontanamento dagli arresti domiciliari alla evasione prevista dall'art. 385, comma 1, cod. pen. ha la sua base nella valutazione di condotte egualmente lesive del dovere di rispettare analoghi provvedimenti restrittivi della liberta' personale, tanto piu' che l'osservanza del dovere di non allontanarsi, nel caso degli arresti domiciliari, e' in maggior misura affidata al responsabile comportamento di chi vi e' sottoposto, sia perche' i "tertia comparationis" evocati a raffronto (tra reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen. ed altri reati ammessi a detto regime) risultano del tutto disomogenei. - S. nn. 78 e 145/1997; O. n. 332/1995. red.: S. Di Palma
Norme citate
- legge-Art. 60
- codice penale-Art. 385
Parametri costituzionali
Pronuncia 332/1995Depositata il 17/07/1995
Posto che appartengono alla discrezionalita' del legislatore la configurazione di fattispecie criminose e la determinazione delle sanzioni penali, spettando quindi alla Corte intervenire e modificare le scelte punitive adottate solo quando sia evidente e non sorretta da alcuna giustificazione la sproporzione fra sanzione e disvalore concreto del fatto, la scelta del legislatore di prevedere una eguale sanzione minima per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari e per quello di evasione dal carcere non e' palesemente irragionevole, essendo fondata sulla valutazione di condotte egualmente lesive del dovere di rispettare analoghi provvedimenti restrittivi della liberta' personale, tanto piu' che il dovere di non allontanarsi, negli arresti domiciliari, e' in maggior misura affidato al responsabile comportamento di chi vi e' sottoposto. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 385, terzo comma, c.p.). - In ordine alla discrezionalita' del legislatore nella configurazione di fattispecie criminose e nella determinazione delle sanzioni penali, ed all'ambito del sindacato della Corte costituzionale in materia, V. S. n. 341/1994 e O. n. 520/1991. red.: A.G. rev.: S.P.
Norme citate
- codice penale-Art. 385, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 87/1994Depositata il 15/03/1994
Riguardo al reato di evasione previsto dall'art. 385 cod. pen., con sentenza n. 11343 del 10 dicembre 1993, la Corte di cassazione a sezioni unite, risolvendo un contrasto insorto nella precedente giurisprudenza, ha definitivamente stabilito che la diminuente prevista dal quarto comma del citato articolo, nel caso in cui "l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna", si applica anche nell'ipotesi di arresti domiciliari (art. 385, terzo comma) quando l'imputato allontanatosi dal 'locus custodiae' vi sia successivamente rientrato. Viene quindi meno la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in base al contrario assunto, in riferimento al principio di eguaglianza, prima della richiamata sentenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 385, quarto comma, cod. pen. 'in parte qua'). red.: S.P.
Norme citate
- codice penale-Art. 385, comma 3
- codice penale-Art. 385, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 425/1988Depositata il 07/04/1988
E' manifestamente inammissibile - in quanto il richiesto apprestamento di una meno severa disciplina sanzionatoria per il reato di allontanamento dal luogo dell'arresto domiciliare, implicherebbe una scelta tra una pluralita' di possibili soluzioni, demandata al solo legislatore - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 385, terzo comma, Cod. pen., denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per detto reato lo stesso trattamento sanzionatorio comminato per l'evasione dalle carceri.
Norme citate
- codice penale-Art. 385, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.