Pronuncia 406/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 dal pretore di Monza nel procedimento penale a carico di Martinelli Luca, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Monza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Wed Dec 17 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 406/97. REATO IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE - INAPPLICABILITA' AL REATO DI EVASIONE DAL LUOGO DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - EQUIPARAZIONE AL REATO, ASSERITAMENTE PIU' GRAVE, DI EVASIONE DAL CARCERE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER ANALOGHE O PIU' GRAVI IPOTESI DI REATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INFONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui esclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dall'art. 53 ss. della stessa legge all'"abusivo" allontanamento dell'imputato in stato di arresto nella propria abitazione, sia perche' l'equiparazione dell'allontanamento dagli arresti domiciliari alla evasione prevista dall'art. 385, comma 1, cod. pen. ha la sua base nella valutazione di condotte egualmente lesive del dovere di rispettare analoghi provvedimenti restrittivi della liberta' personale, tanto piu' che l'osservanza del dovere di non allontanarsi, nel caso degli arresti domiciliari, e' in maggior misura affidata al responsabile comportamento di chi vi e' sottoposto, sia perche' i "tertia comparationis" evocati a raffronto (tra reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen. ed altri reati ammessi a detto regime) risultano del tutto disomogenei. - S. nn. 78 e 145/1997; O. n. 332/1995. red.: S. Di Palma

Norme citate