Articolo 361 - CODICE PENALE
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(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire trecento a cinquemila.
La pena e' della reclusione fino ad un anno, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
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⚖️Casi giudiziari famosi collegati a questo articolo
Mancata cattura di Bernardo Provenzano2003
Processo contro i carabinieri Mori e Obinu per la presunta omessa cattura del boss a Mezzojuso nel 1995.
Caso Unabomber1994-2006
Sospetti di omissioni e depistaggi nelle indagini per identificare il bombarolo seriale del Nord-Est.
Questi casi sono stati selezionati per la loro rilevanza storica e giuridica rispetto all'articolo.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.