Articolo 583 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 6/1972Depositata il 19/01/1972
L'art. 583 cod. pen., nella parte in cui disciplina la responsabilita' dell'agente per le circostanze aggravanti del reato di lesione personale, non contrasta con l'art. 27 primo comma, della Costituzione, secondo cui la responsabilita' penale e' personale. Non rileva ai fini del decidere precisare se la norma costituzionale abbia vietato la c.d. responsabilita' oggettiva; invero, occorrendo, per la sussistenza del delitto di lesione (art. 582 c.p.), oltre al rapporto di causalita' materiale, il nesso psicologico, quest'ultimo non e' interrotto se dall'azione dolosa derivano le conseguenze previste dall'art. 583 c.p., che rientrano quindi sempre nella prevedibilita'.
Norme citate
- codice penale-Art. 582
- codice penale-Art. 583
Parametri costituzionali
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