Articolo 230 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 66/2023Depositata il 11/04/2023
Liberazione condizionale e libertà vigilata costituiscono un tutt'uno e si delineano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione. La libertà vigilata è fattispecie tutta particolare, quale attenuazione, in sede d'ammissione alla liberazione condizionale, dell'originaria pena detentiva; la misura, in inscindibile binomio con la liberazione condizionale, non è configurabile né come sanzione nuova né aggiuntiva, ed è solo nominalmente ascrivibile al genus delle misure di sicurezza, rispondendo ad una ben diversa logica e soddisfacendo ben diverse necessità, tra cui garantire i terzi, la collettività tutta, dai pericoli derivanti dall'anticipata liberazione del condannato. In particolare, l'applicazione della libertà vigilata non dipende da una valutazione in concreto del rischio che chi ne usufruisce nuovamente commetta reati, ma si lega inscindibilmente, derivandone quale conseguenza, alla condizione di liberato condizionalmente. A seguito della approvazione della legge n. 354 del 1975, l'istituto è assimilabile alle misure alternative alla detenzione, funzionalmente analogo alle modalità di esecuzione extramuraria della pena, finalizzato a consentire il graduale reinserimento del condannato nella società, attraverso la concessione di uno sconto di pena. ( Precedenti: S. 32/2020 - mass. 42290; S. 273/2001 - mass. 26455; S. 282/1989 - mass. 15199; S. 183/1986 - mass. 12497; S. 78/1977 - mass. 8831; S. 11/1970 - mass. 4827; O. 97/2021 - mass. 43874 ). La liberazione condizionale va ricondotta all'obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato. In questa prospettiva, le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalla sottoposizione a libertà vigilata del condannato ammesso a liberazione condizionale trovano razionale fondamento, ex art. 27, terzo comma, Cost., nel sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libertà del condannato, per cui l'applicazione della misura, pur vincolata nell' an e nel quantum , non lo è nel quomodo , in quanto il suo contenuto non tipizzato permette al magistrato di sorveglianza di individualizzare la portata e l'inevitabile afflittività della libertà vigilata, e così di adattare la misura alle esigenze del singolo caso. ( Precedenti: S. 418/1998 - mass. 24294; S. 126/1983 - mass. 9720; S. 78/1977 - mass. 8832; S. 204/1974 - mass. 7373 ). Il regime della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale non è di ostacolo alla risocializzazione della persona, ovvero all'effettivo reinserimento del condannato nel consorzio civile. ( Precedente: S. 264/1974 - mass. 7499 ). L'art. 27, terzo comma, Cost. non si applica alle sole pene in senso stretto, irradiandosi su ogni aspetto e momento del percorso trattamentale. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, degli artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, n. 2, cod. pen., nella parte in cui stabiliscono l'obbligatoria applicazione, in misura predeterminata e fissa, della misura della libertà vigilata al condannato alla pena dell'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale e non consentono di disporne la revoca anticipata).
Norme citate
- codice penale-Art. 177, comma 2
- codice penale-Art. 230, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.