Articolo 11 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 289/1989Depositata il 25/05/1989
La richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia cui sono subordinati la perseguibilita' del delitto comune del cittadino all'estero (art. 9, secondo comma, c.p.) e il rinnovamento del giudizio (art. 11, secondo comma, c.p.), razionalmente e` affidata a tale organo dell'esecutivo - considerate le sue competenze istituzionali - in quanto l'atto di cui trattasi consegue ad una scelta vincolata al perseguimento di fini, legislativamente determinati, di politica criminale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, del cod. pen.,sollevata in riferimento agli artt. 3, 107, secondo comma e 110 Cost.).
Norme citate
- codice penale-Art. 9, comma 2
- codice penale-Art. 11, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 69/1976Depositata il 08/04/1976
Il divieto del "ne bis in idem" con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha il valore di principio comune alla generalita' degli ordinamenti statuali moderni, e non puo' pertanto considerarsi come una delle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 della Costituzione. L'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialita' ed obbligatorieta' generale della legge penale, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 6 e seguenti del codice penale; e in particolare prevede la punibilita' anche dei delitti comuni commessi all'estero, sia da cittadini sia da stranieri, quando il reo sia presente nel territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9 e 10, con la possibilita' di rinnovamento del giudizio, indipendentemente dall'esito del processo gia' svoltosi all'estero, la cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva all'applicazione della legge penale italiana. Questi principi, a cui si informano entrambe le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 11, hanno una obiettiva giustificazione nella difforme realta' della disciplina penale e processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici positivi. - v. S. n. 48/1967.
Norme citate
- codice penale-Art. 11, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 69/1976Depositata il 08/04/1976
Neppure l'inosservanza del principio ne bis in idem, garanzia di processo giusto, lede in ogni caso i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione, e il diritto di difesa, sancito dall'art. 24. Infatti quel principio, con riferimento all'efficacia delle sentenze penali straniere, non puo' essere riconosciuto come inerente ai diritti inviolabili della persona umana in base alla Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. - v. S. n. 6/1976.
Norme citate
- codice penale-Art. 11, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 1/1973Depositata il 01/02/1973
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 cpv. cod. pen., laddove dispone che, per i reati commessi all'estero ed ivi gia' giudicati, il rinnovamento del giudizio abbia luogo in seguito a richiesta del Ministro della giustizia, ove tale richiesta sia gia' intervenuta nel giudizio a quo. Infatti, l'art. 3 cpv. cod. pen. dispone che la legge penale italiana obbliga, nei casi in essa previsti, anche coloro che si trovano all'estero, sicche' la eventuale illegittimita' dell'art. 11 cpv. cod. pen. determinerebbe la obbligatoria rinnovazione del giudizio in Italia indipendentemente dalla richiesta del Ministro della giustizia, rinnovazione gia' in atto nel giudizio a quo. La medesima questione sarebbe, viceversa, rilevante se proposta dal giudice istruttore cui il pubblico ministero abbia chiesto, in seguito a rapporto dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza della richiesta del ministro.
Norme citate
- codice penale-Art. 11, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- legge-Art. 23
Pronuncia 48/1967Depositata il 18/04/1967
L'estensione del principio del ne bis in idem, al di la' delle sentenze dei tribunali internazionali, contrasta con la realta' attuale, dove la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialita '. La previsione contenuta in alcuni codici, quali per esempio il danese ed il greco, che il giudice nell'infliggere la pena debba tener conto di quella eventualmente scontata per lo stesso fatto in altro Stato costituisce una particolare norma, suggerita da comprensibili criteri di equita', che conferma il principio di territorialita'. Anche a voler ammettere - prescindendo dalla considerazione che il divieto di estradizione e' cosa ben diversa da divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto - che le disposizioni di cui agli artt. 7, n. 1, e 9 della Convenzione europea per l'estradizione del 13 dicembre 1957 stiano a significare una tendenza verso il principio del ne bis in idem, bisognerebbe inevitabilmente dedurne che, se soltanto per quello che sarebbe un parziale affermarsi del principio, i vari Stati hanno avvertito la necessita' di un'apposita convenzione, cio' costituisce argomento tutt'altro che favorevole per ritenere come generalmente riconosciuto il principio stesso in una sua piu' lata estensione.
Norme citate
- codice penale-Art. 11, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.