Pronuncia 69/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1974 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento penale a carico di Zennaro Giorgio, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974. Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il giudice relatore Guido Astuti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del codice penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli articoli 10, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Guido Astuti

Data deposito: Thu Apr 08 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 69/76 A. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 11, SECONDO COMMA - RINNOVAMENTO DEL GIUDIZIO IN CASO DI REATI COMMESSI E GIUDICATI ALL'ESTERO - CONFIGURAZIONE DEL PRINCIPIO "NE BIS IN IDEM" QUALE NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTA - ESCLUSIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 10, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TERRITORIALITA' - ESTENSIONE DEGLI STESSI MOTIVI ANCHE ALLA FATTISPECIE PREVISTA NEL PRIMO COMMA DELLO STESSO ART. 11 (REATO COMMESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il divieto del "ne bis in idem" con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha il valore di principio comune alla generalita' degli ordinamenti statuali moderni, e non puo' pertanto considerarsi come una delle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 della Costituzione. L'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialita' ed obbligatorieta' generale della legge penale, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 6 e seguenti del codice penale; e in particolare prevede la punibilita' anche dei delitti comuni commessi all'estero, sia da cittadini sia da stranieri, quando il reo sia presente nel territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9 e 10, con la possibilita' di rinnovamento del giudizio, indipendentemente dall'esito del processo gia' svoltosi all'estero, la cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva all'applicazione della legge penale italiana. Questi principi, a cui si informano entrambe le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 11, hanno una obiettiva giustificazione nella difforme realta' della disciplina penale e processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici positivi. - v. S. n. 48/1967.

SENT. 69/76 B. PROCESSO PENALE - REATI COMMESSI E GIUDICATI ALL'ESTERO - RICHIESTA DI UN NUOVO GIUDIZIO NELLO STATO - COD. PEN., ART. 11, SECONDO COMMA - INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO "NE BIS IN IDEM" - NON VIOLA GLI ARTT. 2 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Neppure l'inosservanza del principio ne bis in idem, garanzia di processo giusto, lede in ogni caso i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione, e il diritto di difesa, sancito dall'art. 24. Infatti quel principio, con riferimento all'efficacia delle sentenze penali straniere, non puo' essere riconosciuto come inerente ai diritti inviolabili della persona umana in base alla Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. - v. S. n. 6/1976.