Pronuncia 48/1967

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1965 dalla Corte d'assise di La Spezia nel procedimento penale a carico di Hartmann Oscar Jurgen e Pude Uwe, iscritta al n. 217 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1966. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del Codice penale, sollevata dalla Corte di assise di La Spezia, con ordinanza del 5 novembre 1965, in riferimento all'art. 10 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Tue Apr 18 1967 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 48/67 A. PROCESSO PENALE - PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM - VALIDITA' ANCHE NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE .

Il principio del ne bis in idem ha la sua validita' anche nell'ordinamento internazionale, essendo applicabile alle sentenze dei tribunali internazionali, come e' stato ammesso dalla giurisprudenza di essi e come e' richiesto per i rapporti giuridici internazionali dalle medesime esigenze che sono a fondamento del principio nei rapporti interni.

SENT. 48/67 B. PROCESSO PENALE - PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM - NATURA DI NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTO - ESCLUSIONE - NATURA GENERALE DEL PRINCIPIO DI TERRITORIALITA'.

Il principio del ne bis in idem non costituisce, peraltro, una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, cui, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, debba conformarsi l'ordinamento giuridico italiano, riconoscendo per conseguenza efficacia preclusiva anche alla sentenza straniera che abbia irrevocabilmente giudicato di un reato commesso in Italia da un cittadino straniero: al contrario, cio' che effettivamente e attualmente sussiste, e in modo chiaro risulta dai codici penali della generalita' degli Stati, e' il principio opposto, vale a dire quello della territorialita', di cui sono netta affermazione, nell'ordinamento italiano, gli artt. 6 e segg. del codice penale.

SENT. 48/67 C. PROCESSO PENALE - PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM - GENERALITA' NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE - ESCLUSIONE - MANTENIMENTO DEL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA'.

L'estensione del principio del ne bis in idem, al di la' delle sentenze dei tribunali internazionali, contrasta con la realta' attuale, dove la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialita '. La previsione contenuta in alcuni codici, quali per esempio il danese ed il greco, che il giudice nell'infliggere la pena debba tener conto di quella eventualmente scontata per lo stesso fatto in altro Stato costituisce una particolare norma, suggerita da comprensibili criteri di equita', che conferma il principio di territorialita'. Anche a voler ammettere - prescindendo dalla considerazione che il divieto di estradizione e' cosa ben diversa da divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto - che le disposizioni di cui agli artt. 7, n. 1, e 9 della Convenzione europea per l'estradizione del 13 dicembre 1957 stiano a significare una tendenza verso il principio del ne bis in idem, bisognerebbe inevitabilmente dedurne che, se soltanto per quello che sarebbe un parziale affermarsi del principio, i vari Stati hanno avvertito la necessita' di un'apposita convenzione, cio' costituisce argomento tutt'altro che favorevole per ritenere come generalmente riconosciuto il principio stesso in una sua piu' lata estensione.

Parametri costituzionali

SENT. 48/67 D. PROCESSO PENALE - RINNOVAMENTO DEL GIUDIZIO - COD. PEN., ART. 11, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DELL'ART. 10, PRIMO COMMA, COST., NEL PRESUPPOSTO CHE IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM COSTITUISCA NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 11, primo comma, del codice penale - in quanto esso dispone dover essere giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero, chiunque, cittadino o straniero, ha commesso un reato nel territorio dello Stato - sollevata per contrasto rispetto all'art. 10, primo comma, della Costituzione nel presupposto che il principio del ne bis in idem costituisca una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, cui debba conformarsi l'ordinamento giuridico italiano.