Articolo 380 - CODICE PENALE
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(Patrocinio o consulenza infedele)
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all' Autorita' giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
La pena e' aumentata:
1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2° se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.(5)
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