Articolo 159 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 cod. proc. pen., laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo; 150 cod. pen., nella parte in cui non prevede l'assoluta ed irreversibile incapacità di intendere e di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato. In particolare, l'ordinanza di rimessione prospetta il petitum in forma ancipite, proponendo quesiti collegati da un nesso di irrisolta alternatività. Infatti, entrambe le questioni mirano a rimediare al medesimo vulnus denunciato, determinato dal fatto che, in caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, si origina una situazione di sospensione sine die . Tuttavia, porterebbero a risultati diversi, in quanto l'una mira a far decorrere la prescrizione nonostante la sospensione del processo per l'incapacità dell'imputato di parteciparvi, l'altra a definire immediatamente il processo, mediante una pronuncia di estinzione del reato. Le due soluzioni, non prospettate in un rapporto di subordinazione, sono tra loro alternative, in quanto, se si accogliesse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 cod. pen. mediante un pronuncia additiva che equipari alla morte del reo l'incapacità sopravvenuta ed irreversibile dello stesso, diventerebbe priva di rilevanza la questione relativa all'art. 159 cod. pen. Indipendentemente dal suo carattere ancipite, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen. è manifestamente inammissibile, anche perché, con la sentenza n. 45 del 2015, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile». Per il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le questioni concernenti norme medio tempore dichiarate illegittime sono manifestamente inammissibili, v., ex multis , ordinanza n. 129/2015.
E' manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 71 cod. proc. pen. e dell'art. 159, primo comma, del cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui prevedono che i processi penali siano sospesi anche nelle ipotesi in cui sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo «con correlativa sospensione della prescrizione». Infatti, la sentenza n. 45 del 2015, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen. nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 159, primo comma, cod. pen., v. la citata sentenza n. 45 del 2015. Sulla manifesta inammissibilità della questione perché divenuta priva di oggetto in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 252/2014 e 83/2014.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibile incapacità derivante da infermità mentale dell'imputat[o] di partecipare coscientemente al processo». Infatti, la mancata indicazione delle ragioni per le quali il remittente non ha pronunciato l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, rende carente la motivazione sul necessario requisito della rilevanza.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. È irragionevole la protrazione indefinita nel tempo della sospensione del processo - con la conseguenza della tendenziale perennità della condizione di giudicabile dell'imputato, dovuta all'effetto, a sua volta sospensivo, sulla prescrizione, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del processo. Posto che la sospensione è assimilabile a una parentesi, che una volta aperta deve anche chiudersi, prevedere una sospensione del corso della prescrizione senza fine determina di fatto l'imprescrittibilità del reato, dando luogo, in violazione dell'art. 3 Cost., a una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli imputati che vengono a trovarsi in uno stato irreversibile di incapacità processuale rispetto a coloro i quali si trovano in casi di impedimenti transitori - Per la dichiarazione di infondatezza o di inammissibilità di questioni di legittimità costituzionali sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in materia di sospensione processuale, v. la sentenza n. 281/1995 e le ordinanze nn. 112/2007 e 33/2003. - Per la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 72 cod. proc. pen., v. la sentenza n. 281/1995 e le ordinanze nn. 157/2004, 33/2003 e 298/1991. - Sulla non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 150 cod. pen. che prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato, v. l'ordinanza n. 289/2011. - Sulla inammissibilità di una analoga questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 159, primo comma, cod. pen., v. la sentenza n. 23/2013.
É inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2 e 111, comma 2, Cost., dell'art. 159, comma 1, del cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo. Sebbene, infatti, nel caso di accertamento della natura irreversibile dell'infermità mentale sopravvenuta al fatto, tale da precludere la cosciente partecipazione al giudizio dell'interessato, si verifichi una situazione di pratica imprescrittibilità del reato, che frustra la ratio e le finalità delle norme in tema di prescrizione dei reati e di sospensione del processo, non è ravvisabile nella fattispecie una conclusione costituzionalmente obbligata dell'anomalia segnalata dal remittente. Le possibilità di intervento normativo a rimedio dell'incongrua situazione dell'imputato nei cui confronti sia stata accertata l'irreversibile incapacità di partecipare in modo cosciente al procedimento sono molteplici e si concretano in scelte discrezionali, inerenti al rapporto tra mezzi e fine, come tali, in linea di principio, di competenza non della Corte, ma del legislatore. Non sarebbe tollerabile, tuttavia, l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia. - Sull'inammissibilità di questioni rispetto alle quali non si profilino conclusioni costituzionalmente obbligate v., ex plurimis , sent. n. 134 del 2012.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, in quanto non prevede tra le cause di sospensione della prescrizione del reato anche il caso in cui il rinvio del dibattimento sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato. Infatti il giudice ha il dovere di verificare se la norma sia suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, potendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire un'interpretazione costituzionalmente corretta: e nel caso di specie, prima una parte della giurisprudenza di legittimità e successivamente le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, hanno affermato che il rinvio del dibattimento ha effetto sospensivo della prescrizione ove sia disposto per impedimento dell'imputato o del difensore. - Cfr. in senso analogo, con riferimento alla medesima norma oggetto del presente giudizio, ordinanza n. 233/2000.
Manifesta inammissibilita' - in quanto la questione risulta sollevata al fine di ottenere un avallo all'interpretazione propugnata dal giudice rimettente, attribuendo alla Corte un compito che rientra tra quelli tipici del giudice ordinario - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, per tutti i reati e a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione, ove si verifichino cause di sospensione dei termini della custodia cautelare. - v., da ultimo, in tema di interpretazione della norma censurata nel giudizio di legittimita' costituzionale, le sentenze nn. 202/1998, 99/1997, 356/1996 e le ordinanze nn. 27/2000, 13/2000 e 7/1998. A.M.M.
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, avendo il rimettente richiamato solo 'per relationem' le motivazioni di precedenti sue ordinanze, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale in relazione all'art. 159, primo comma del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui "non prevde tra i casi di sospensione del procedimento, da cui discende la sospensione della prescrizione, il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento" dell'impuato o del suo difensore. A.M.M.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, premesso che la Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato l'infondatezza - e, successivamente, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996 e 106 del 1998, la manifesta infondatezza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., sollevata in riferimento a numerosi parametri costituzionali, tra i quali anche quelli invocati dal Pretore di Verbania, e considerato che quest'ultimo sollecita una pronuncia additiva volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge; spetta al legislatore, nell'ambito della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, valutare l'opportunita' di qualsiasi inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilita', atteso che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale. - Cfr., altresi', S. nn. 114/1994; 447/1998 e 455/1998.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 112 e 97 Cost., dell'art. 486 cod. proc. pen., impugnato - in via principale, limitatamente all'inciso "o rinvia" contenuto nei commi 1 e 3, e, in via subordinata, in relazione all'art. 159 cod. pen. - nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione del reato il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento (nella specie: a causa di evento sismico) dell'imputato o del difensore. Nei casi di specie, infatti, l'eventualita' della prescrizione - che l'autorita' rimettente mira ad impedire, "soprattutto nei successivi gradi di giudizio" - e', al momento, oltre che futura, incerta, e pertanto la questione appare formulata in via ipotetica, con negativa incidenza sul necessario requisito dell'attualita' della rilevanza. red.: S. Pomodoro